Delega al Governo per l'adozione di nuove norme in materia di impiego di additivi tossici per la preparazione di cibi e bevande destinati all'alimentazione umana (1473)

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SCILIPOTI, ANGELI, BARBA, BELCASTRO, BONINO, BURTONE, CIRIELLI, COMMERCIO, DE NICHILO RIZZOLI, DI BIAGIO, LO MONTE, MARCHIONI, OLIVERIO, PORCINO, PORFIDIA, RAZZI, STRIZZOLO, VALENTINI, VENTUCCI

Delega al Governo per l'adozione di nuove norme in materia di impiego di additivi tossici per la preparazione di cibi e bevande destinati all'alimentazione umana

Presentata il 10 luglio 2008

Onorevoli Colleghi! - I consumatori chiedono, ormai da anni, chiarezza e informazione in particolare nella materia alimentare, assai delicata e strettamente correlata alla salute umana. Essi vogliono poter scegliere liberamente e consapevolmente i prodotti che finiscono quotidianamente sulle loro tavole. Invero, le cattive pratiche produttive e commerciali, complici un'inadeguata legislazione e i controlli assai carenti, se non addirittura inesistenti, non mettono il cittadino nelle condizioni di poter esercitare liberamente le proprie scelte e difendere così il proprio, fondamentale, diritto alla salute.

Particolare allarme desta, poi, l'utilizzo, ormai massiccio, di sostanze chimiche quali additivi per cibi e bevande destinati all'alimentazione umana.

Nonostante la loro inutilità per l'alimentazione umana, nonché, per alcuni di essi, la certa o presunta cancerogenicità, l'impiego di tali additivi è ammesso e regolato dalla normativa comunitaria (direttiva 89/197/CEE del 21 dicembre 1988 del Consiglio), secondo cui, «qualsiasi sostanza normalmente non consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, che aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico, nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti, si possa ragionevolmente presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti, direttamente o indirettamente» (articolo 1, paragrafo 2).

L'utilizzo di alcuni additivi, siano essi coloranti, addensanti, conservanti, esaltatori di sapidità eccetera, non scevro da rischi per la salute umana (neoplasie, malattie dell'apparato respiratorio, eccetera), è quindi giustificato, per lo più, da mere finalità commerciali.

Molte ricerche scientifiche hanno però evidenziato, già da tempo, la pericolosità per la salute umana causata dall'impiego di taluni additivi.

Una recente ricerca dell'università di Southampton (Inghilterra), pubblicata sulla prestigiosa rivista medico-scientifica «The Lancet», ha poi posto in evidenza come determinati coloranti, assunti sia da soli sia, ma con maggior rischio, in combinazione con il conservante benzoato di sodio, possano provocare, anche nella fascia di età compresa tra i 3 e i 10 anni, alterazioni del comportamento, quali iperattività, perdita di concentrazione e altre gravi malattie.

Immediatamente il Ministero per la salute britannico ha avviato una procedura per la messa al bando, entro il 2009, di tali coloranti.

Ciò che fa riflettere è, tuttavia, che i coloranti posti sotto accusa sono noti già da decenni per i loro effetti nocivi sulla salute umana. Il colorante noto come E102, ovvero la tartrazina, è già da anni vietato negli Stati Uniti d'America in quanto sospettato di provocare il cancro alla tiroide. Ma anche altri Stati, quali Norvegia, Giappone, Australia e Austria, nel corso degli ultimi anni, hanno bandito determinate sostanze a seguito di nuove e più moderne, nonché efficaci, ricerche scientifiche che hanno dimostrato la pericolosità per la salute umana di molti additivi, quali:

E102 (Tartrazina);

E104 (Giallo di crinolina);

E110 (Giallo arancio S);

E122 (Azorubina);

E123 (Amaranto);

E124 (Rosso cocciniglia A);

E127 (Eritrosina);

E129 (Rosso AC);

E131 (Blu patent V);

E151 (Nero Brillante BN);

E154 (Marrone FK);

E173 (Alluminio);

E174 (Argento);

E175 (Oro);

E210 (Acido benzoico);

E211 (Sali di acido benzoico);

E212 (Sali di acido benzoico)

E213 (Sali di acido benzoico);

E220 (Anidride solforosa);

E221 (Solfito di sodio);

E222 (Bisolfito di sodio);

E223 (Metabisolfito di sodio);

E224 (Metabisolfito di potassio);

E225 (Solfito di potassio);

E226 (Solfito di calcio);

E227 (Bisolfito di calcio);

E228 (Potassio solfito acido);

E237 (Formiato di sodio);

E239 (Esametilen tetrammina);

E240 (Aldeide formica);

E249 (Nitrito di potassio);

E250 (Nitrito di sodio);

E251 (Nitrato di sodio);

E252 (Nitrato di potassio);

E320 (BHA Butilidrossianisolo);

E321 (BHT Butilidrossitoluolo);

E338 (Acido ortofosforico);

E339a (Fosfato monosodico);

E339b (Fosfato disodico);

E339c (Fosfato trisodico);

E340a (Fosfato monopotassico);

E340b (Fosfato dipotassico);

E340c (Fosfato tripotassico);

E341a (Fosfato monocalcico);

E341b (Fosfato dicalcico);

E341c (Fosfato tricalcico);

E363 (Acido succinico);

E385 (Calcio disodio EDTA);

E420 (Sorbitolo);

E434 (Polisorbato 40);

E470 (Sali di acidi grassi);

E474 (Saccarogliceridi);

E483 (Tartrato di stearile);

E491 (Sorbitolo monostearato);

E492 (Sorbitolo tristearato);

E493 (Sorbitolo monolaurato);

E494 (Sorbitolo monooleato);

E495 (Sorbitolo monopalmitato);

E513 (Acido solforico);

E524 (Idrossido di sodio);

E525 (Idrossido di potassio);

E527 (Idrossido di ammonio);

E528 (Idrossido di magnesio);

E530 (Ossido di magnesio);

E540 (Difosfato di calcio);

E541 (Fosfato adico di alluminio e sodio);

E544 (Polifosfato di calcio);

E545 (Polifosfato di ammonio);

E553a (Silicato di magnesio);

E553b (Talco);

E576 (Gluconato di sodio);

E627 (Guanilato di disodio);

E631 (Inosinato disodico);

E635 (5' ribonucleotidi di sodio);

E905 (Cera microcristallina - Paraffina);

E907 (Poli - 1 - decene idrogenato - Cera microcristallina);

E927 (Azodicarbonammide);

E952 (Acido ciclamico).

L'utilizzo di questi additivi è però, ad oggi, ammesso dalla vigente normativa comunitaria.

La presente proposta di legge quindi, si prefigge di individuare gli additivi dannosi, o sospettati di essere tali, per la salute umana, vietandone l'utilizzo e la vendita, in relazione a tutti i prodotti alimentari, facendo cadere, quindi, la limitazione ai soli prodotti destinati ai bambini e ampliando la tutela anche agli adulti.

In particolare, l'articolo 1, esplicita le finalità della legge e delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di dare attuazione al contenuto della stessa.

L'articolo 2 fissa i princìpi e i criteri e direttivi di cui il Governo, nell'esercizio della delega, dovrà tener conto, indicando le sigle e i nomi delle sostanze da vietare e ponendo, altresì, un divieto assoluto, non solo di utilizzo da parte dei produttori ma, anche, per i commercianti, di vendita di prodotti alimentari contenenti tali additivi.

La lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 2 quindi pone l'ulteriore obbligo, per i produttori, di indicare in tutti gli alimenti, il codice, nonché il nome per esteso, della sostanza usata come colorante.

La lettera d) del medesimo comma 1 riconosce, anche in favore delle associazioni dei consumatori, la legittimazione ad agire a tutela degli stessi, attraverso lo strumento della cosiddetta «class action».

La lettera e) dello stesso comma 1 prevede, infine, una sanzione penale fino a tre mesi di reclusione ovvero un'ammenda fino a 206 euro per i soggetti, produttori o commercianti, che violano gli obblighi scaturenti dalla normativa.

L'articolo 3 concerne il parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 e, infine, l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità. Delega al Governo).

1. La presente legge è finalizzata a garantire un'efficace tutela dei consumatori dai rischi derivanti dall'impiego di additivi tossici per la preparazione di cibi e bevande destinati all'alimentazione umana.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno più decreti legislativi recanti norme per la tutela della salute dei consumatori rispetto ai rischi connessi all'impiego di additivi tossici per la preparazione di cibi e bevande destinati all'alimentazione umana.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si informano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto, in qualunque fase della produzione, in tutti i cibi e le bevande destinati all'alimentazione umana, degli additivi di cui all'allegato 1, annesso alla presente legge;

b) prevedere il divieto di commercializzazione di qualunque cibo o bevanda, destinati all'alimentazione umana, contenente uno o più degli additivi di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge;

c) sancire, a carico dei produttori, l'obbligo di riportare in etichetta, accanto al codice, anche il nome della sostanza impiegata;

d) riconoscere, anche in favore delle associazioni dei consumatori, la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno alla salute derivato dall'uso delle sostanze di cui alla lettera a);

e) prevedere che le violazioni dei divieti e degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), siano sanzionati, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro.

Art. 3.

(Pareri delle Commissioni parlamentari).

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, sono trasmessi alle Camere almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al medesimo articolo 1, comma 2, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorsi quaranta giorni dalla data di assegnazione i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

Art. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato I

(Articolo 2, comma 1, lettere a) e b)).

ELENCO ADDITIVI PERICOLOSI PER LA SALUTE UMANA

Elenco additivi coloranti, conservanti, edulcoranti, esaltatori di sapidità, addensanti, emulsionanti, gelificanti, stabilizzanti pericolosi per la salute umana di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):

E102 (Tartrazina);

E104 (Giallo di crinolina);

E110 (Giallo arancio S);

E122 (Azorubina);

E123 (Amaranto);

E124 (Rosso cocciniglia A);

E127 (Eritrosina);

E129 (Rosso AC);

E131 (Blu patent V);

E151 (Nero Brillante BN);

E154 (Marrone FK);

E173 (Alluminio);

E174 (Argento);

E175 (Oro);

E210 (Acido benzoico);

E211 (Sali di acido benzoico);

E212 (Sali di acido benzoico)

E213 (Sali di acido benzoico);

E220 (Anidride solforosa);

E221 (Solfito di sodio);

E222 (Bisolfito di sodio);

E223 (Metabisolfito di sodio);

E224 (Metabisolfito di potassio);

E225 (Solfito di potassio);

E226 (Solfito di calcio);

E227 (Bisolfito di calcio);

E228 (Potassio solfito acido);

E237 (Formiato di sodio);

E239 (Esametilen tetrammina);

E240 (Aldeide formica);

E249 (Nitrito di potassio);

E250 (Nitrito di sodio);

E251 (Nitrato di sodio);

E252 (Nitrato di potassio);

E320 (BHA Butilidrossianisolo);

E321 (BHT Butilidrossitoluolo);

E338 (Acido ortofosforico);

E339a (Fosfato monosodico);

E339b (Fosfato disodico);

E339c (Fosfato trisodico);

E340a (Fosfato monopotassico);

E340b (Fosfato dipotassico);

E340c (Fosfato tripotassico);

E341a (Fosfato monocalcico);

E341b (Fosfato dicalcico);

E341c (Fosfato tricalcico);

E363 (Acido succinico);

E385 (Calcio disodio EDTA);

E420 (Sorbitolo);

E434 (Polisorbato 40);

E470 (Sali di acidi grassi);

E474 (Saccarogliceridi);

E483 (Tartrato di stearile);

E491 (Sorbitolo monostearato);

E492 (Sorbitolo tristearato);

E493 (Sorbitolo monolaurato);

E494 (Sorbitolo monooleato);

E495 (Sorbitolo monopalmitato);

E513 (Acido solforico);

E524 (Idrossido di sodio);

E525 (Idrossido di potassio);

E527 (Idrossido di ammonio);

E528 (Idrossido di magnesio);

E530 (Ossido di magnesio);

E540 (Difosfato di calcio);

E541 (Fosfato adico di alluminio e sodio);

E544 (Polifosfato di calcio);

E545 (Polifosfato di ammonio);

E553a (Silicato di magnesio);

E553b (Talco);

E576 (Gluconato di sodio);

E627 (Guanilato di disodio);

E631 (Inosinato disodico);

E635 (5' ribonucleotidi di sodio);

E905 (Cera microcristallina - Paraffina);

E907 (Poli - 1 - decene idrogenato - Cera microcristallina);

E927 (Azodicarbonamminide);

E952 (Acido ciclamico).