Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo (1666)
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ZACCARIA, GENTILONI SILVERI, GIULIETTI, CUPERLO, CASTAGNETTI, BACHELET, BOCCI, MARCO CARRA, CECCUZZI, FEDI, FERRARI, FRONER, GARAVINI, GIACHETTI, GINEFRA, GIOVANELLI, GOZI, MARCHIONI, MARGIOTTA, MOSELLA, QUARTIANI, REALACCI, SERVODIO, TRAPPOLINO, VELO, ZAMPA
Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo
Presentata il 18 settembre 2008
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge di riforma del servizio pubblico radiotelevisivo, che riprende il contenuto del disegno di legge presentato dal Governo nella scorsa legislatura (atto Senato n. 1588), ha un'ispirazione fondamentale: mettere la RAI-Radiotelevisione italiana Spa in condizione di competere nella televisione del futuro, recuperando, da un lato, autonomia e indipendenza strutturali, e, dall'altro, diversità di contenuti editoriali rispetto alla televisione commerciale. In questo modo la RAI potrà garantire meglio il pluralismo e le qualità proprie del servizio pubblico.
Oggi la RAI, più che in passato, corre il rischio di una paralisi decisionale dovuta all'incrocio tra la tradizionale lottizzazione e l'attuale bipolarismo.
Da molti anni, ormai, il consiglio di amministrazione fatica a prendere decisioni strategiche per l'azienda. In questo settore, in un panorama di cambiamenti delle comunicazioni come quello attuale, un'azienda che non è in grado di prendere rapide decisioni strategiche rischia di essere tagliata fuori dalla competitività. A questo si aggiunge che il grado di accettabilità sociale della cosiddetta «lottizzazione» oggi è ben diverso di quanto non fosse quindici o venti anni fa.
L'avvento di un sistema multipiattaforma e multicanale rischia di rendere molto complicata l'identità, la diversità e la riconoscibilità del servizio pubblico. E evidente, infatti, che in un panorama di 3-4-5 piattaforme e 400-500-600 canali, sarà sempre più difficile identificare il servizio pubblico e giustificarne il finanziamento specie se continuerà a non differenziarsi dal modello della televisione commerciale.
Pertanto, una riforma della RAI, trentatrè anni dopo quella approvata dal Parlamento nel 1975, è un compito assolutamente necessario che dovrebbe avvalersi di un clima di civile confronto tra maggioranza e opposizione.
Per competere nella televisione del futuro la RAI può far leva innanzitutto sulle proprie particolarità positive: una grande tradizione, seconda in Europa solo alla BBC; capacità professionali non comuni; il perdurante primato negli ascolti; un patrimonio consistente e un quadro economico sostanzialmente sano. Ma per riuscire davvero nell'impresa, la RAI deve porsi alcuni obiettivi di cambiamento.
La presente proposta di legge risponde a cinque obiettivi: qualità, intesa come una effettiva riqualificazione e valorizzazione della missione della RAI; autonomia, garantita da nuove regole di governance idonee ad allentare il controllo della politica sul servizio pubblico; efficienza, cioè un assetto societario e organizzativo moderno; minore dipendenza dalla pubblicità, assicurata da una netta separazione tra le funzioni di servizio pubblico (finanziate dal canone), quelle di televisione commerciale (alimentate dalla pubblicità) e quelle di operatore di rete; innovazione, garantita da investimenti nella digitalizzazione. Il tutto nell'ambito di una separazione societaria che mantenga l'unitarietà del servizio.
Occorre puntare sulla differenza: la televisione pubblica italiana non corre rischi per gli ascolti ma per la qualità. Il contesto del duopolio aveva portato la RAI ad essere per anni un modello positivo inducendo la televisione commerciale a comportamenti imitativi. Negli ultimi anni la situazione si è rovesciata e la RAI ha cominciato ad inseguire la televisione commerciale sul suo terreno correndo un forte rischio di omologazione. La differenza tra televisione pubblica e televisione commerciale è oggi attenuata nella realtà e ancor più nella percezione del pubblico. In tal senso, notevoli passi in avanti sono stati assicurati dal nuovo contratto di servizio stipulato per il triennio 2007-2009 dal Ministero delle comunicazioni con la RAI mediante l'introduzione dei nuovi articoli 2 e 3 del contratto medesimo con cui è stato introdotto il qualitel, come misuratore del valore pubblico del servizio ad integrazione dell'auditel. Nella presente proposta di legge, la qualità «qualifica» e caratterizza la Carta del servizio pubblico radiotelevisivo e il contratto biennale (articoli 8 e 9).
La RAI deve riconquistare la propria differenza e tornare ad essere modello da imitare per il mercato televisivo.
Uno degli obiettivi è quello di ridurre la dipendenza dalla pubblicità. Tutte le televisioni pubbliche europee hanno un finanziamento «ibrido», in parte pubblico, in parte derivante da ricavi pubblicitari. Ma solo in Italia le due fonti di finanziamento hanno lo stesso peso. In altri Paesi europei la parte pubblica del finanziamento è dominante, oscillando dai due terzi ai quattro quinti del totale, e raggiunge il 100 per cento nei canali generalisti della BBC. Da noi il finanziamento pubblico arriva appena al 50 per cento e gli affollamenti pubblicitari nelle reti pubbliche sono di conseguenza elevati. Se al servizio pubblico si affidano due missioni contemporanee e di pari peso (qualità pubblica e competizione per la pubblicità) il rischio di omologazione e di peggioramento qualitativo è forte.
È necessario scommettere sull'innovazione. In tal senso il quadro tracciato dalla Carta del servizio dovrà garantire processi analoghi a quelli indicati con il nuovo contratto di servizio per il triennio 2007-2009 (articolo 21 e seguenti). Rispetto alle altre aziende di comunicazione, la RAI non investe a sufficienza nel proprio futuro. Ciò in parte contribuisce alla perdita di ascolti del servizio pubblico nelle fasce più giovani. Il servizio pubblico deve essere multipiattaforma, presente nel digitale terrestre come nel satellite free to air e nel web, nelle reti generaliste e in quelle tematiche. Le capacità tecniche non mancano, il primato sui contenuti è la carta vincente della televisione del futuro: manca un impegno strategico per l'innovazione.
La RAI deve andare oltre il broadcasting ed essere il motore del cambiamento della televisione.
Essa deve conquistare autonomia. L'intreccio tra RAI e partiti viene ritenuto talmente inevitabile da essere spesso tollerato come un male minore. Non è così. La sua degenerazione finisce per rendere difficile il funzionamento stesso dell'azienda. Il pluralismo, ragione fondamentale di esistenza del servizio pubblico, rischia di scadere in un sistema che non mette al centro il cittadino ma l'invadenza dei partiti.
La RAI deve conquistare il massimo di autonomia e di autentico pluralismo.
Essa deve funzionare con efficienza. Oggi la lottizzazione va di pari passo con il massimo di instabilità di vertice e di impossibilità di decisione strategica. Nessuna azienda di comunicazione, chiamata a decidere sul futuro, può funzionare nel contesto attuale di precarietà permanente. Mandati troppo brevi, scarsa autonomia decisionale e organizzativa del vertice, impossibilità di inserimento di risorse professionali giovani e qualificate: sono i sintomi di una malattia che mette in forse l'avvenire del servizio pubblico.
La RAI deve fondarsi su regole di funzionamento societario che consentano scelte strategiche.
La presente proposta di legge affida a una Fondazione la proprietà nonché la scelta delle strategie e dei vertici operativi della RAI. La Fondazione sarà dunque garante dell'autonomia del servizio pubblico dal Governo e della sua qualità. Il Consiglio della Fondazione sarà designato assicurando il massimo possibile di autonomia dalla politica e dal potere economico. La Fondazione si connota per la prevalenza del carattere pubblicistico dei suoi compiti e delle sue attività. Il carattere pubblico della Fondazione non è attenuato dalla scelta di affidare a una pluralità di collegi la nomina o l'elezione degli undici componenti che formano il Consiglio della Fondazione, in quanto i collegi fanno parte dello Stato-apparato (Parlamento, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti-CNCU), dello Stato-istituzione (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro-CNEL, Conferenza dei rettori delle università italiane-CRUI). L'Accademia nazionale dei Lincei, fondata nel 1603, comunque ha finalità di interesse dello Stato-comunità in quanto essa, istituzione di alta cultura ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell'unità e universalità della cultura. Il collegio dei dipendenti della RAI costituisce una scelta innovativa e assicura la partecipazione democratica di tutte le professionalità della RAI all'individuazione, nei limiti segnati dalla legge e dall'ordinamento, delle scelte strategiche per il miglior svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
Il vertice operativo potrà agire con efficienza e stabilità.
Alla Fondazione è altresì attribuito il compito di riorganizzare la RAI al fine di renderla meno dipendente dalla pubblicità e meno affine ai modelli della televisione commerciale.
L'articolo 1 della presente proposta di legge definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, è affidato per concessione alla Fondazione di cui all'articolo 2, che lo svolge per il tramite di RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate, sulla base della Carta del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 8. La concessione ha durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della legge, ed è rinnovabile.
Il comma 2 elenca in dettaglio ciò che il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve comunque garantire.
Il comma 3 prevede che il soggetto cui è affidato, mediante concessione, il servizio pubblico generale radiotelevisivo può svolgere, attraverso società controllate, attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché altre attività correlate, a condizione che esse non risultino di pregiudizio ai migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano all'equilibrata gestione aziendale.
L'articolo 2 reca un'importante ipotesi di riforma. Infatti il comma 1 prevede, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'istituzione di una fondazione, la Fondazione RAI, per l'esercizio del servizio pubblico generale radiotelevisivo. L'istituzione avviene su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze, restando inteso che, conformemente alle disposizioni del codice civile, i primi amministratori provvedono all'iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche e alla formazione di un bilancio. A tale scopo il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad esperire le procedure previste dall'ordinamento prodromiche all'effettivo funzionamento della Fondazione, che è istituita senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - secondo quanto dispone il comma 2 - trasferisce alla Fondazione le azioni della società RAI Spa. In sostanza soltanto l'azionariato pubblico della holding televisiva è conferito alla Fondazione; rimane esclusa dal conferimento la quota pari allo 0,46 per cento del capitale sociale della RAI di proprietà della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la cui partecipazione azionaria risale sin dalla costituzione della RAI negli anni cinquanta. La natura di ente a base associativa della SIAE porta ad escludere la necessità del conferimento azionario in capo a esso nel patrimonio della nuova Fondazione.
Il ruolo di azionista non sarà più esercitato dal Governo per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze ma da una Fondazione, costituita ex novo, con compiti di indirizzo e di impulso, quindi né di natura gestionale né operativa nei confronti della società RAI Spa. Lo strumento utilizzato per il governo dell'impresa è stato articolato su due livelli, il più alto dei quali fa capo alla Fondazione con compiti di tutela e rappresentanza dell'utenza, di far rispettare la Carta del servizio nonché di difendere l'autonomia del servizio anche attraverso il potere di scelta degli amministratori delle società cui è affidata la gestione concreta dello stesso servizio.
L'articolo 3 concerne le finalità generali e lo statuto della Fondazione.
Il comma 1 stabilisce che la Fondazione deve garantire la prestazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo, ciò fermi restando i poteri e le attribuzioni conferiti dall'ordinamento vigente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico generale radiotelevisivo e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Il comma 2 stabilisce che la Fondazione garantisce l'autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo dal potere politico ed economico; verifica il valore pubblico della programmazione; assicura la gestione efficiente di RAI Spa e di tutte le società controllate e svolge ogni altro compito o attività previsto dallo statuto ai sensi della legge.
In base al comma 3, lo statuto definisce l'assetto organizzativo della Fondazione, prevede l'attribuzione al consiglio di amministrazione della Fondazione, della competenza in ordine alla determinazione delle linee generali di intervento, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione stessa e alla verifica dei risultati conseguiti; disciplina i compiti e il funzionamento del collegio sindacale. Lo statuto della Fondazione e le sue successive modificazioni sono adottati dal consiglio con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti e trasmessi al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze; tali documenti si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla ricezione senza la formulazione di rilievi.
Infine, il comma 4 prevede che lo statuto stabilisca le modalità di destinazione del reddito, regoli l'acquisizione delle partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali e rechi le disposizioni in materia di tenuta del bilancio e di predisposizione delle scritture contabili, che faranno riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli articoli da 2421 a 2435-bis del codice civile.
L'articolo 4 concerne il patrimonio della Fondazione.
Al comma 1 si prevede che esso sia costituito:
a) dalla quota di partecipazione al capitale sociale della società RAI Spa;
b) dai beni immobili e mobili e dai valori mobiliari e dalle elargizioni eventualmente successivamente conferiti;
c) dai contributi da parte di enti e privati;
d) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
e) dalle somme derivanti e prelevate dai redditi della Fondazione che il consiglio delibera di destinare a incrementare il patrimonio.
Il patrimonio della Fondazione è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo princìpi di trasparenza e moralità ed è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
Il comma 3 prevede, poi, che la Fondazione, nell'amministrare il patrimonio, osservi criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne una redditività adeguata.
L'articolo 5 riguarda il Consiglio della Fondazione.
Il comma 1 stabilisce che esso è l'organo al quale è riservata l'individuazione delle linee generali essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.
Esso svolge compiti di indirizzo strategico della società RAI Spa e delle società controllate, delineazione degli obiettivi generali e verifica del loro assolvimento.
In base al comma 2, il Consiglio della Fondazione a tali fini:
a) amministra la Fondazione in conformità ai principi di legge sul servizio pubblico radiotelevisivo e ne delinea i programmi e i settori di intervento;
b) sottoscrive la Carta del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 8 e risponde della sua attuazione;
c) predispone il contratto biennale;
d) nomina il consiglio di amministrazione della società RAI Spa;
e) approva lo statuto della società RAI Spa e le sue modificazioni;
f) esercita l'azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dei consiglieri di amministrazione della società RAI Spa.
I commi da 3 a 16 sono dedicati ai vertici della Fondazione. Principio fondamentale, punto cardine della presente riforma, è che i vertici devono garantire il massimo di professionalità e di autonomia dai partiti e dalle maggioranze di governo pro tempore.
Il comma 3 stabilisce che il consiglio di amministrazione deve essere composto da undici membri, di cui quattro nominati dalla Commissione parlamentare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; due nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; uno ciascuno dal CNEL, dal CNCU, dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla CRUI. E stabilito, altresì, che l'undicesimo consigliere sia eletto dai dipendenti della società RAI Spa e delle società da questa controllate.
Il sistema così delineato evidenza la scelta di un percorso pluralista, che affida la nomina dei componenti a vari soggetti: al Parlamento, alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al CNEL, al CNCU, alla CRUI, all'Accademia nazionale dei Lincei, ai dipendenti della RAI.
L'elezione parlamentare e la nomina da parte della citata Conferenza permanente avvengono tra coloro che abbiano presentato la loro candidatura, nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando allo scopo predisposto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Possono essere eletti soltanto soggetti che, previo invio alla Commissione parlamentare, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito web, del relativo curriculum vitae, e nel rispetto dell'equilibrio di genere, siano ricompresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo dei soggetti eligendi o nominandi.
Il comma 6 stabilisce che le audizioni di cui ai commi 4 e 5 sono finalizzate a verificare in contraddittorio il possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza di cui al comma 11.
Il comma 7 prevede che l'assemblea del CNEL, il CNCU, il consiglio di presidenza dell'Accademia nazionale dei Lincei e l'assemblea generale della CRUI procedano alla nomina con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti dei rispettivi collegi.
Il comma 8 stabilisce che il rappresentante dei dipendenti RAI sia eletto a scrutinio segreto, previa presentazione di candidature predisposte sulla base di procedure e modalità stabilite con delibera del collegio dei revisori della società RAI Spa, e comunque assicurando massime pubblicità, trasparenza e partecipazione.
Il comma 9 prevede che i membri dei consiglio di amministrazione siano nominati per un periodo di sei anni e non possano essere confermati nella carica.
Ai sensi del comma 10, in fase di prima applicazione, è previsto che il mandato di due dei quattro consiglieri di nomina parlamentare, di uno di nomina regionale e di due degli altri consiglieri duri tre anni. Nella prima seduta del consiglio di amministrazione, in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma, sono determinati a sorte i consiglieri che cesseranno il loro incarico trascorsa la metà del mandato ordinario.
Il comma 11 stabilisce che i membri del consiglio di amministrazione siano scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovate professionalità e competenza nei settori della comunicazione, dell'audiovisivo, del cinema, delle arti, della cultura, del diritto, dell'economia, dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica, delle nuove tecnologie e dell'information and communication technology (ICT). La norma dispone, inoltre, che non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto incarichi di governo, incarichi elettivi politici a qualunque livello o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici, ovvero l'incarico di presidente, amministratore delegato o consigliere di amministrazione nell'ambito di imprese private operanti nel settore delle comunicazioni.
In base al comma 12, i membri del consiglio di amministrazione non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica e immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel medesimo settore. La disposizione prevede, altresì, che sia fatta salva l'attività di studio e ricerca e che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche siano collocati per l'intera durata dell'incarico in aspettativa senza assegni.
Il comma 13 stabilisce che il presidente del Consiglio della Fondazione sia scelto tra i componenti del consiglio, che lo elegge, con voto a maggioranza assoluta, nella prima riunione successiva alla costituzione della Fondazione. Il presidente, che dura in carica fino alla scadenza del mandato conferito ai sensi del comma 9, non può essere rieletto. Il presidente non può essere sorteggiato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 10.
Il comma 14 stabilisce che, nei casi di sostituzione ordinaria, ovvero in caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro del consiglio, si proceda alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti. Dovranno applicarsi, in questo caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti.
Il comma 15 prevede che con il codice etico della Fondazione siano stabilite le regole di condotta dei componenti degli organi della Fondazione stessa, con previsioni relative al conflitto di interesse deliberativo individuale e al connesso obbligo di astensione, nonché disposizioni relative alla cosiddetta «clausola di non concorrenza» anche con riferimento al biennio successivo alla cessazione del mandato. Il medesimo codice etico deve disciplinare, altresì, le regole di condotta dei dirigenti e del personale della Fondazione.
Il comma 16, infine, riguarda la Commissione parlamentare la quale, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone, sentito il collegio dei sindaci della Fondazione, la revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione che siano incorsi in violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto della Fondazione. La revoca è disposta per l'intero consiglio, con le modalità previste dal comma stesso, in caso di perdurante, comprovata e grave impossibilità di funzionamento dell'organo.
L'articolo 6 concerne il collegio sindacale della Fondazione e il controllo contabile e gestionale.
Il comma 1 dispone che il collegio sindacale della Fondazione vigili sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.
In base al comma 2, il collegio sindacale è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti. I componenti effettivi sono nominati rispettivamente: uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che assume le funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico e uno dal Consiglio della Fondazione. I membri supplenti sono nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'altro dal Ministero dello sviluppo economico.
Ai sensi del comma 3, il collegio sindacale può chiedere agli amministratori della Fondazione notizie, anche relative alle società controllate, sull'andamento generale della gestione o su suoi singoli aspetti. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate sull'andamento dell'attività sociale.
Il comma 4 stabilisce che il controllo contabile e sulla gestione della Fondazione sia attribuito a una società di revisione scelta ai sensi della normativa vigente dal Consiglio della Fondazione tra quelle iscritte nel registro dei revisori contabili e, per i fini di cui alla legge, soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati e alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
L'articolo 7 concerne la RAI Radiotelevisione italiana Spa.
In particolare, il comma 1 prevede che essa realizzi le attività di servizio pubblico anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative del gruppo, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal consiglio di amministrazione della Fondazione.
Il comma 2 stabilisce che la RAI in particolare provvede:
a) ad assicurare l'attuazione degli indirizzi, delle strategie e dei programmi definiti dal Consiglio della Fondazione in conformità alla natura di servizio pubblico dell'attività svolta;
b) ad applicare il contratto biennale e assicurarne l'attuazione da parte delle società operative del gruppo;
c) a nominare i consigli di amministrazione delle società operative del gruppo.
Il consiglio di amministrazione di RAI Spa, secondo quanto prescrive il comma 3, deve essere composto da cinque membri nominati dal consiglio di amministrazione della Fondazione con voto espresso a maggioranza dei suoi componenti.
I membri del consiglio di amministrazione di RAI Spa sono scelti, in base al comma 4, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovate professionalità e pluriennale competenza manageriale nei settori dell'economia, della finanza, del diritto, delle nuove tecnologie e dell'ICT. In particolare, non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto incarichi elettivi politici a qualunque livello, o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici. I componenti sono nominati per un periodo di tre anni e non possono essere confermati nella carica secondo le disposizioni del codice civile.
In base al comma 5, il presidente del consiglio di RAI Spa viene nominato dal Consiglio della Fondazione e svolge le attività previste dal codice civile. Esso dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del codice civile. Il presidente del consiglio di RAI Spa ha la rappresentanza legale della società ed esercita i poteri connessi. Egli può delegare propri poteri ad altri consiglieri.
Il comma 6 stabilisce che il consiglio di RAI Spa nomini al suo interno un amministratore delegato, che sovrintende alla gestione, all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda. Questi dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del codice civile.
Il comma 7 prescrive che, in caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro del consiglio, si proceda alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti. Si devono applicare in questo caso le disposizioni di cui ai commi precedenti.
In base al comma 8, i membri del consiglio di amministrazione di RAI Spa non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica ed immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore delle comunicazioni. È ammesso lo svolgimento di attività di studio e ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati per l'intera durata dell'incarico in aspettativa senza assegni.
Ai sensi del comma 9, lo statuto di RAI Spa prevede regole di condotta per i componenti del consiglio di amministrazione, con previsioni relative al conflitto di interesse deliberativo individuale e al connesso obbligo di astensione, anche con riferimento al biennio successivo alla cessazione del mandato. Il medesimo codice etico disciplina altresì le regole di condotta dei dirigenti e del personale della società.
Il consiglio di amministrazione della Fondazione dispone - ai sensi del comma 10 - la revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione di RAI Spa che siano incorsi in violazioni della legge o dello statuto sociale. La revoca è disposta per l'intero organo, in caso di perdurante, comprovata e grave impossibilità di funzionamento dell'organo.
Infine, in base al comma 11, per quanto non diversamente disciplinato dalla legge, si prevede che al consiglio di amministrazione di RAI Spa si applicano le disposizioni del codice civile.
L'articolo 8 concerne la Carta del servizio pubblico radiotelevisivo.
Essa deve stabilire le linee generali di svolgimento del servizio pubblico, nonché, in attuazione dei principi dell'ordinamento, i compiti e gli obblighi del soggetto titolare della concessione. Il comma prevede che la Carta abbia durata di sei anni.
Il comma 2 prevede che la Carta debba individuare il complesso delle attività svolte dalle società facenti capo alla Fondazione.
Inoltre, deve indicare l'ammontare del canone di abbonamento come stabilito dal Ministro dello sviluppo economico per l'intera durata della Carta e i criteri per il suo adeguamento, nonché fissare gli obblighi di copertura del territorio e della popolazione.
In base al comma 3, la Carta è stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Fondazione, previa acquisizione del parere favorevole dell'apposita Commissione parlamentare.
Il comma 4 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifichi l'adempimento degli obblighi previsti dalla Carta in conformità ai princìpi stabiliti dal testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
L'articolo 9 prevede che il Consiglio della Fondazione predisponga il contratto biennale contenente il dettaglio degli obblighi, dei compiti e degli obiettivi dell'attività di pubblico servizio, nonché la destinazione delle risorse necessarie al loro assolvimento. La società RAI Spa e le società da questa controllate sono vincolate alla sua osservanza.
L'articolo 10 concerne il canone di abbonamento al servizio pubblico generale radiotelevisivo.
Il comma 1, in particolare, stabilisce che il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo sia disciplinato dalla Carta del servizio pubblico e sia assicurato dal canone di abbonamento, il cui ammontare, per la durata dei sei anni, è determinato dal Ministro dello sviluppo economico.
Il comma 2 prevede che ogni due anni, sessanta giorni prima della scadenza del contratto biennale, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisca l'adeguamento del canone di abbonamento sulla base del tasso di inflazione programmato. Si è voluto, in tal modo, ancorare il potere ministeriale a criteri automatici che non necessariamente portano all'adeguamento in alto del canone.
Il comma 3 prevede che il canone di abbonamento di cui al comma 1 sia utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale, nonché per il sostenimento delle relative spese di istituzione e di funzionamento della Fondazione, con periodiche verifiche di risultato da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Ferma la possibilità per il soggetto concessionario di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.
Ai sensi del comma 4 è fatto divieto di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone di abbonamento per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.
L'articolo 11 prevede l'affidamento al Consiglio della Fondazione del compito di assicurare la riorganizzazione dell'intero gruppo. Tale riorganizzazione dovrà essere messa a punto nei sei mesi successivi al primo insediamento del consiglio assicurando la realizzazione dei princìpi di autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo e di gestione efficiente delle società controllate.
La riorganizzazione dovrà ispirarsi, inoltre, al principio dell'unitarietà e proprietà pubblica dalla RAI e al controllo in capo alla Fondazione del complesso delle sue attività aziendali. Infine, dovrà essere assicurata, anche mediante la costituzione di nuove società, la separazione contabile di cui all'articolo 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Resta confermato e rafforzato, in quanto esteso anche ai bilanci della Fondazione, il principio dell'ordinamento in materia di obbligo di separazione contabile sotto la vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
L'articolo 12, ferma restando l'applicabilità, in regime transitorio comunque fino alla nomina del presidente della Fondazione, della vigente disciplina di cui agli articoli 45 e 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e all'articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206 (nomina e compiti del direttore generale della RAI), dispone le abrogazioni con diversa decorrenza (data di entrata in vigore della legge - comma 1 - e data di completamento della riorganizzazione della RAI Spa - comma 2).
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 della legge per la fase di prima applicazione, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206, concernente il direttore generale della società RAI Spa;
b) gli articoli 17, 20 e 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, concernenti rispettivamente la definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, la disciplina della RAI Spa e la dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI Spa;
c) gli articoli 45 e 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, riproduttivi pressoché integralmente di disposizioni della legge 3 maggio 2004, n. 112, concernenti rispettivamente la definizione dei compiti e la disciplina della società RAI Spa.
Il comma 2 dispone che, a far data dal completamento della riorganizzazione di cui all'articolo 11 della legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 18, commi 3 e 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, relativi ai criteri e alle modalità di determinazione del canone di abbonamento;
b) l'articolo 47, commi 3 e 4, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
L'articolo 13 reca le disposizioni transitorie e finali.
Il comma 1 stabilisce che, fino alla data di effettiva entrata in funzione della Fondazione di cui all'articolo 3, e comunque fino alla nomina del presidente della Fondazione, alla disciplina del servizio pubblico generale radiotelevisivo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 45 e 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e all'articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206.
Il comma 2 prevede che in fase di prima applicazione, l'insediamento del Consiglio della Fondazione deve avvenire entro novanta giorni dalla costituzione di cui all'articolo 2. Il consiglio è insediato e opera nel pieno delle sue funzioni con almeno nove componenti.
L'articolo 14 precisa che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'autofinanziamento della legge è tipico di leggi di sistema quali la presente. In effetti ai sensi dell'articolo 10, comma 3, i costi relativi al funzionamento della nuova Fondazione sono a carico del canone di abbonamento.
L'articolo 15 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo).
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione alla Fondazione di cui all'articolo 2, che lo svolge, per il tramite di RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di seguito denominata: «RAI Spa», e delle società da questa controllate, sulla base della Carta del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 8. La concessione ha durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è rinnovabile.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo comunque garantisce:
a) la promozione della libera espressione delle opinioni e la garanzia dell'accesso ai soggetti politici e sociali;
b) la diffusione dei princìpi costituzionali, la consapevolezza dei diritti di cittadinanza e la promozione della dignità delle persone;
c) la valorizzazione della lingua e della cultura italiane e la promozione delle conoscenze;
d) la valorizzazione del ruolo delle regioni e della pluralità linguistica e culturale;
e) la crescita del senso di appartenenza dei cittadini italiani all'Unione europea;
f) la produzione autonoma di contenuti, lo sviluppo della multimedialità, la qualità tecnica dei servizi e un alto livello di ascolto.
3. Il soggetto cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo può svolgere, attraverso società controllate, attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano all'equilibrata gestione aziendale.
Art. 2.
(Costituzione della Fondazione RAI).
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la Fondazione RAI, di seguito denominata «Fondazione», per l'esercizio del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato allo scopo a esperire le procedure di costituzione previste dall'ordinamento, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
2. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce alla Fondazione le azioni della società RAI Spa.
Art. 3.
(Finalità generali e statuto della Fondazione).
1. Fermi restando i poteri e le attribuzioni conferiti dall'ordinamento vigente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo, di seguito denominata «Commissione parlamentare», e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», la Fondazione garantisce la prestazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
2. La Fondazione garantisce l'autonomia del servizio pubblico generale radiotelevisivo dal potere politico ed economico; verifica il valore pubblico della programmazione; assicura la gestione efficiente della società RAI Spa e di tutte le società controllate e svolge ogni altro compito o attività previsto dallo statuto ai sensi della presente legge.
3. Lo statuto della Fondazione definisce l'assetto organizzativo della Fondazione, prevede l'attribuzione al consiglio di amministrazione della Fondazione, di cui all'articolo 5, della competenza in ordine alla determinazione delle linee generali di intervento, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione stessa e in ordine alla verifica dei risultati conseguiti; disciplina i compiti e il funzionamento del collegio sindacale. Lo statuto della Fondazione e le sue modificazioni sono adottati dal consiglio di amministrazione della Fondazione con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti e trasmessi al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto e le sue modificazioni si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla ricezione senza la formulazione di rilievi.
4. Lo statuto della Fondazione stabilisce le modalità di destinazione del reddito, regola l'acquisizione delle partecipazioni di controllo in enti e società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali; reca le disposizioni in materia di tenuta del bilancio e di predisposizione delle scritture contabili, che fanno riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli articoli da 2421 a 2435-bis del codice civile.
Art. 4.
(Patrimonio della Fondazione).
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dalla quota di partecipazione al capitale sociale della società RAI Spa;
b) dai beni immobili e mobili, dai valori mobiliari e dalle elargizioni eventualmente successivamente conferiti;
c) dai contributi provenienti da enti e privati;
d) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
e) dalle somme derivanti e prelevate dai redditi della Fondazione che il consiglio di amministrazione della Fondazione delibera di destinare a incrementare il patrimonio.
2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo princìpi di trasparenza e di moralità.
3. La Fondazione, nell'amministrare il patrimonio, osserva criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne una redditività adeguata.
Art. 5.
(Consiglio della Fondazione).
1. Il consiglio di amministrazione della Fondazione, di seguito denominato «Consiglio della Fondazione», è l'organo al quale è riservata l'individuazione delle linee generali essenziali alla vita della Fondazione stessa e al raggiungimento dei suoi scopi. Esso svolge compiti di indirizzo strategico nei riguardi della società RAI Spa e delle società controllate, nonché di delineazione degli obiettivi generali e di verifica del loro conseguimento.
2. Il Consiglio della Fondazione a tali fini:
a) amministra la Fondazione in conformità ai princìpi normativi vigenti in materia di servizio pubblico generale radiotelevisivo e ne delinea i programmi e i settori di intervento;
b) sottoscrive la Carta del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 8 e risponde della sua attuazione;
c) predispone il contratto biennale;
d) nomina il consiglio di amministrazione della società RAI Spa, di seguito denominato: «consiglio di RAI Spa»;
e) approva lo statuto della società RAI Spa e le sue modificazioni;
f) esercita l'azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dei consiglieri di amministrazione della società RAI Spa.
3. Il Consiglio della Fondazione è composto da undici membri, di cui: quattro eletti dalla Commissione parlamentare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; due nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza permanente»; uno ciascuno nominati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Un consigliere è eletto dai dipendenti della società RAI Spa e delle società da questa controllate.
4. La Commissione parlamentare elegge unicamente soggetti che abbiano presentato la loro candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando allo scopo predisposto dall'Autorità. Possono essere eletti soltanto soggetti che, previo invio del relativo curriculum vitae alla Commissione parlamentare, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito web, e nel rispetto dell'equilibrio di genere, siano ricompresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo del numero dei soggetti da eleggere, approvata dalla Commissione parlamentare medesima. L'elezione è effettuata dalla Commissione parlamentare, previa audizione delle persone designate.
5. La Conferenza permanente nomina unicamente soggetti che abbiano presentato la loro candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando allo scopo predisposto dall'Autorità. Possono essere nominati soltanto soggetti che, previo invio del relativo curriculum vitae alla Conferenza permanente, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito web, e nel rispetto del l'equilibrio di genere, siano ricompresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo del numero dei soggetti da nominare, approvata dalla Conferenza permanente medesima. La nomina è effettuata dalla Conferenza permanente previa audizione delle persone designate.
6. Le audizioni di cui ai commi 4 e 5 sono volte a verificare in contraddittorio il possesso dei requisiti di professionalità e di indipendenza di cui al comma 11.
7. L'assemblea del CNEL, il CNCU, il consiglio di presidenza dell'Accademia nazionale dei Lincei e l'assemblea generale della CRUI procedono alla nomina con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti dei rispettivi collegi.
8. Il rappresentante dei dipendenti della società RAI Spa e delle società da questa controllate è eletto a scrutinio segreto, previa presentazione di candidature predisposte sulla base di procedure e modalità stabilite con delibera del collegio dei revisori della società RAI Spa, e comunque assicurando massime pubblicità, trasparenza e partecipazione.
9. I membri del Consiglio della Fondazione sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica.
10. In fase di prima applicazione, il mandato di due dei quattro consiglieri di elezione parlamentare, di uno dei due consiglieri di nomina regionale e di due degli altri consiglieri dura tre anni. Nella prima riunione del Consiglio della Fondazione, in applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, sono determinati mediante estrazione a sorte i consiglieri che cessano il loro incarico trascorsa la metà del mandato ordinario.
11. I membri del Consiglio della Fondazione sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovate professionalità e competenza nei settori della comunicazione, dell'audiovisivo, del cinema, delle arti, della cultura, del diritto, dell'economia, dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica, delle nuove tecnologie e dell'information and communication technology (ICT). Non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina hanno ricoperto incarichi di governo, incarichi elettivi politici a qualunque livello o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici, ovvero l'incarico di presidente, amministratore delegato o consigliere di amministrazione nell'ambito di imprese private operanti nel settore delle comunicazioni.
12. I membri del Consiglio della Fondazione non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica e immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore delle comunicazioni. È ammesso lo svolgimento di attività di studio e ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.
13. Il presidente del Consiglio della Fondazione è scelto tra i componenti del Consiglio, che lo elegge, con voto a maggioranza assoluta, nella prima riunione successiva alla costituzione della Fondazione. Il presidente, che dura in carica fino alla scadenza del mandato conferito ai sensi del comma 9, non può essere rieletto. Il presidente non può essere sorteggiato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 10.
14. Nei casi di sostituzione ordinaria, ovvero in caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro del Consiglio della Fondazione, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti. Si applicano in questo caso le disposizioni di cui ai commi da 1 a 13.
15. Il codice etico della Fondazione stabilisce le regole di condotta dei componenti degli organi della Fondazione stessa, anche con previsioni relative al conflitto di interesse deliberativo individuale e al connesso obbligo di astensione. Il medesimo codice etico disciplina altresì limitazioni e divieti in ordine all'intrattenimento di rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con imprese operanti nel settore di competenza da parte dei membri del Consiglio della Fondazione nel biennio successivo alla cessazione del relativo mandato, nonché le regole di condotta dei dirigenti e del personale della Fondazione.
16. La Commissione parlamentare, sentito il collegio sindacale della Fondazione, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone la revoca del presidente e dei membri del Consiglio della Fondazione che siano incorsi in violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto della Fondazione. La revoca è disposta per l'intero Consiglio della Fondazione, con le modalità di cui al presente comma, in caso di perdurante, comprovata e grave impossibilità di funzionamento dell'organo.
Art. 6.
(Collegio sindacale della Fondazione e controllo contabile e gestionale).
1. Il collegio sindacale della Fondazione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.
2. Il collegio sindacale è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti. I componenti effettivi sono nominati rispettivamente uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico e uno dal Consiglio della Fondazione. I membri supplenti sono nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'altro dal Ministero dello sviluppo economico.
3. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori della Fondazione notizie, anche relative alle società controllate, sul l'andamento generale della gestione o su suoi singoli aspetti. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate sull'andamento dell'attività sociale.
4. Il controllo contabile e sulla gestione della Fondazione è attribuito a una società di revisione scelta ai sensi della normativa vigente dal Consiglio della Fondazione tra quelle iscritte nel registro dei revisori contabili e, per i fini di cui alla presente legge, soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati e alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
Art. 7.
(RAI-Radiotelevisione italiana Spa).
1. La società RAI Spa realizza le attività di servizio pubblico generale radiotelevisivo anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal Consiglio della Fondazione.
2. La società RAI Spa provvede inoltre:
a) ad assicurare l'attuazione degli indirizzi, delle strategie e dei programmi definiti dal Consiglio della Fondazione in conformità alla natura di servizio pubblico dell'attività svolta;
b) ad applicare il contratto biennale e assicurarne l'attuazione da parte delle società operative;
c) a nominare i consigli di amministrazione delle società operative.
3. Il consiglio di amministrazione di RAI Spa, di seguito denominato «consiglio di RAI Spa», è composto da cinque membri nominati dal Consiglio della Fondazione con voto espresso a maggioranza dei suoi componenti.
4. I membri del consiglio di RAI Spa sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e pluriennale competenza manageriale nei settori dell'economia, della finanza, del diritto, delle nuove tecnologie e dell'ICT. Non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici a qualunque livello o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici. I componenti sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere confermati nella carica secondo le disposizioni del codice civile.
5. Il presidente del consiglio di RAI Spa è nominato dal Consiglio della Fondazione e svolge le attività previste dal codice civile. Egli dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del medesimo codice. Il presidente del consiglio di RAI Spa ha la rappresentanza legale della società ed esercita i poteri connessi. Egli può delegare propri poteri ad altri consiglieri.
6. Il consiglio di RAI Spa nomina al suo interno un amministratore delegato che sovrintende alla gestione, all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda ed esercita gli altri poteri previsti dal codice civile. L'amministratore delegato dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del codice civile.
7. In caso di dimissioni o impedimento del presidente, dell'amministratore delegato o di ogni altro membro del consiglio, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti. Si applicano in questo caso le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6.
8. I membri del consiglio di RAI Spa non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica e immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore delle comunicazioni. È ammesso lo svolgimento di attività di studio e ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbli che sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.
9. Lo statuto della società RAI Spa prevede regole di condotta per i componenti del consiglio, con previsioni relative al conflitto di interesse deliberativo individuale e al connesso obbligo di astensione, anche con riferimento al biennio successivo alla cessazione del mandato. Tali regole sono fissate in un codice etico che disciplina altresì le regole di condotta dei dirigenti e del personale della società.
10. Il Consiglio della Fondazione dispone la revoca del presidente e dei membri del consiglio di RAI Spa che siano incorsi in violazioni della legge o dello statuto sociale. La revoca è disposta per l'intero consiglio, in caso di perdurante, comprovata e grave impossibilità di funzionamento dell'organo.
11. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, al consiglio di RAI Spa si applicano le disposizioni del codice civile.
Art. 8.
(Carta del servizio pubblico radiotelevisivo).
1. La Carta del servizio pubblico radiotelevisivo, di seguito denominata «Carta», stabilisce le linee generali di svolgimento del servizio pubblico, nonché, in attuazione dei princìpi dell'ordinamento, i compiti e gli obblighi del soggetto titolare della concessione.
2. La Carta ha la durata di sei anni. Essa individua il complesso delle attività svolte dalle società facenti capo alla Fondazione; indica l'ammontare del canone di abbonamento alle radioaudizioni, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, stabilito dal Ministro dello sviluppo economico per l'intera durata della Carta e fissa gli obblighi di copertura del territorio e della popolazione.
3. La Carta è stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Fondazione, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare.
4. L'Autorità verifica l'adempimento degli obblighi previsti dalla Carta in conformità ai princìpi stabiliti dal testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Art. 9.
(Contratto biennale).
1. Il Consiglio della Fondazione predispone il contratto biennale contenente il dettaglio degli obblighi, dei compiti e degli obiettivi dell'attività di pubblico servizio, nonché la destinazione delle risorse necessarie al loro assolvimento. La società RAI Spa e le società da questa controllate sono vincolate alla sua osservanza.
Art. 10.
(Canone di abbonamento alle radioaudizioni).
1. Il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo è disciplinato dalla Carta ed è assicurato dal canone di abbonamento alle radioaudizioni, il cui ammontare è determinato per la durata di sei anni.
2. Ogni due anni, sessanta giorni prima della data di scadenza del contratto biennale, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce l'adeguamento del canone di abbonamento di cui al comma 1 tenendo conto del tasso di inflazione programmato.
3. Il canone di abbonamento di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale, nonché per il sostenimento delle relative spese di istituzione e di funzionamento della Fondazione, con periodiche verifiche di risultato da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Ferma restando la possibilità per il soggetto concessionario di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.
4. È fatto divieto di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone di abbonamento di cui al comma 1 per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.
Art. 11.
(Linee guida della riorganizzazione della società RAI Spa).
1. Entro sei mesi dal suo insediamento, il Consiglio della Fondazione adotta atti volti ad assicurare la riorganizzazione della società RAI Spa da attuare, entro i limiti e secondo le finalità stabiliti dall'articolo 3, anche mediante costituzione di nuove società, sulla base dei princìpi di cui al comma 2 del presente articolo.
2. La riorganizzazione di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei seguenti princìpi: unitarietà e proprietà pubblica della società RAI Spa; controllo azionario in capo alla Fondazione del complesso delle attività aziendali della RAI controllate da RAI Spa, anche in presenza di partecipazioni di soggetti terzi; separazione tra l'attività di gestione della rete e l'attività di fornitura dei contenuti; separazione tra le attività di servizio pubblico finanziate dal canone di abbonamento alle radioaudizioni e le attività commerciali finanziate attraverso la pubblicità.
3. La Fondazione, la società RAI Spa e le società da questa controllate predispongono i relativi bilanci in conformità ai princìpi e secondo le modalità di separazione contabile di cui all'articolo 47, commi 1 e 2, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Art. 12.
(Abrogazioni).
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 per la fase di prima attuazione della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206;
b) gli articoli 17, 20 e 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112;
c) gli articoli 45 e 49 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
2. A decorrere dalla data di completamento della riorganizzazione di cui all'articolo 11 della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 18, commi 3 e 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112;
b) l'articolo 47, commi 3 e 4, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Art. 13.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. Fino alla data di effettiva entrata in funzione della Fondazione, e comunque fino alla nomina del suo presidente, alla disciplina del servizio pubblico generale radiotelevisivo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 45 e 49 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e all'articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206.
2. In fase di prima attuazione della presente legge, l'insediamento del Consiglio della Fondazione deve avvenire entro novanta giorni dalla costituzione di cui all'articolo 2. Il Consiglio della Fondazione è insediato e opera nel pieno delle sue funzioni con almeno nove componenti.
Art. 14.
(Clausola di invarianza finanziaria).
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 15.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.