Modifiche al codice di procedura penale in materia di disciplina dell'udienza preliminare e di richieste di prova (2093)

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

TENAGLIA, VELTRONI, FERRANTI, BOCCI, BRANDOLINI, CARELLA, CASTAGNETTI, D'ANTONA, D'INCECCO, GIANNI FARINA, GARAVINI, GINEFRA, LARATTA, MARCHI, MARCHIONI, MARGIOTTA, GIORGIO MERLO, NARDUCCI, PIERDOMENICO MARTINO, MELIS, MERLONI, MIGLIOLI, RIGONI, SAMPERI, SIRAGUSA, PELUFFO, TIDEI, VANNUCCI, VELO, VICO, VIOLA, CAPANO, CAVALLARO, CIRIELLO, CONCIA, CUPERLO, VACCARO

Modifiche al codice di procedura penale in materia di disciplina dell'udienza preliminare e di richieste di prova

Presentata il 22 gennaio 2009

Onorevoli Colleghi! - Nel corso degli anni l'udienza preliminare è stata oggetto di ripetute modifiche. Nell'impianto originario del codice di procedura penale essa fu costruita come fase preposta al controllo sull'esercizio dell'azione penale sotto il profilo della fondatezza dell'imputazione, comunque aperta all'eventualità della definizione anticipata del processo per mezzo della richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato o, anche su iniziativa del pubblico ministero, di applicazione di pena concordata.

In quell'assetto essa si qualificava per l'attribuzione al giudice di poteri istruttori assai limitati, perché era particolarmente avvertita l'esigenza di evitare che il controllo giurisdizionale sull'esercizio dell'azione potesse risolversi in un'inaccettabile co-gestione, lesiva del principio del «ne procedat iudex ex officio».

Il giudice poteva allora assumere le prove a discarico soltanto se apprezzabili per l'evidente decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere e poteva assumere le prove, in previsione del rinvio a giudizio, soltanto se valutabili ex ante per la loro manifesta decisività.

I poteri decisori in merito alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere erano parimenti e coerentemente limitati dal requisito normativo dell'evidenza, che doveva qualificare gli elementi probatori apprezzabili per l'adozione della pronuncia liberatoria.

L'udienza preliminare non era così in grado di assolvere la pur importante funzione di filtro rispetto all'esercizio di azioni infondate e azzardate e non poteva fare argine rispetto alle accuse che non avevano serie prospettive di un utile sviluppo dibattimentale.

Si intervenne allora per espungere dal tessuto normativo il requisito dell'evidenza; ciò fu fatto nel 1993, quando già emergevano, nella linea interpretativa delineata dalla Corte costituzionale, altri bisogni di revisione della disciplina dell'udienza preliminare per rimediare alle incompletezze investigative che precludevano l'effettività e l'adeguatezza del controllo sui contenuti e sulle modalità di esercizio dell'azione.

A questi bisogni fu data risposta nel 1999 (con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, cosiddetta «legge Carotti») che, ampliando il potere probatorio delle parti e del giudice in nome del principio di completabilità delle indagini, alterò la fisionomia dell'udienza preliminare come giudizio allo stato degli atti.

Al giudice, in particolare, fu attribuito il potere di ordinare al pubblico ministero il compimento di ulteriori indagini in caso di accertata incompletezza e di disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove evidentemente decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

All'esito di questo percorso riformatore, l'udienza preliminare è divenuta un momento processuale di rilevante complessità, per il progressivo arricchimento dei poteri cognitivi e decisori del giudice e per l'espansione del diritto alla prova delle parti.

L'inversione di rotta, per fare ritorno all'originaria essenzialità di struttura in vista di una semplificazione delle forme per una riduzione dei tempi complessivi dell'accertamento, non sarebbe ora praticabile con successo perché esporrebbe agli stessi rilievi critici che la Corte costituzionale negli anni novanta articolò nelle plurime decisioni che prepararono la riforma del 1999.

Né, in una prospettiva più radicale, sarebbe coltivabile il progetto di eliminare questa fase di controllo sull'esercizio dell'azione penale facendo della citazione diretta l'unico modello di transito dalle indagini al giudizio per ogni tipo di procedimento.

Il progetto, infatti, si sostanzierebbe nel disconoscimento poco consapevole delle ragioni dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e dei progetti di riforma codicistica degli anni settanta verso l'approdo conclusivo della necessità sistematica di un momento di controllo sull'esercizio dell'azione penale, utile non tanto e non solo per sbarrare la strada alle azioni temerarie, quanto per porre rimedio alla patologia del cosiddetto «esercizio apparente» dell'azione penale attraverso la leva del completamento coattivo delle indagini.

In vista della riduzione dei tempi processuali sembra allora preferibile una riforma dell'attuale disciplina che persegua il fine di un più ampio sfruttamento delle potenzialità dell'udienza preliminare quale momento di preparazione del futuro giudizio, ove essa non si concluda con una pronuncia di non luogo a procedere.

Occorre innanzitutto valorizzare la stabilità dell'imputazione in modo che sia pienamente tutelato il diritto di difesa in funzione della migliore partecipazione a una fase che si arricchisce di compiti di eventuale preparazione del dibattimento. Gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge mirano, in particolare, a prevenire una delle manifestazioni di quel fenomeno generalmente indicato come «abuso del processo». È noto che la giurisprudenza di legittimità, incline a far prevalere soluzioni maggiormente «percorribili» in considerazione dei bisogni delle prassi giudiziarie, ha da tempo riconosciuto, ben al di là del dato letterale delle disposizioni normative, la legittimità delle modifiche dell'imputazione non necessitate dalle sopravvenienze istruttorie, ma dovute a ripensamenti del pubblico ministero. Non può tacersi che questi comportamenti spiazzino l'imputato, che non ha modo di opporsi e di contrastare l'arbitrario quanto repentino mutamento dei confini fattuali entro i quali è stato chiamato a difendersi. Un'adeguata contromisura è costituita dal controllo del giudice sulla chiarezza e sulla precisione dell'addebito, con conseguenti poteri sollecitatori nei confronti del pubblico ministero e con la concessione di un adeguato termine a difesa. Quando, invece, le modifiche dell'imputazione siano effetto fisiologico dell'evoluzione istruttoria, è sufficiente la garanzia di un «congruo» termine a difesa, che può ben essere inferiore a quello di comparizione. I successivi articoli della presente proposta di legge contengono la disciplina volta alla preparazione della futura istruzione, chiamando le parti alla tempestiva definizione del «thema probandum», all'indicazione di quei profili dello stesso per i quali ritengono necessario l'esercizio del contraddittorio orale e all'articolazione dei relativi mezzi di prova. Il giudice può così formare il fascicolo dibattimentale inserendovi tutto il materiale informativo relativo ai profili del fatto da provare, tenuti, dalle parti, fuori dall'ambito dei temi da sviluppare nel contraddittorio orale. Eventuali ripensamenti nella fase degli atti preliminari al dibattimento sono sempre possibili, ma devono essere assistiti - a pena di inammissibilità delle conseguenti richieste probatorie delle parti - da un'adeguata (rafforzata) motivazione circa le ragioni del superamento della precedente determinazione. Tali ragioni potrebbero, ad esempio, essere individuate nei risultati di eventuali indagini integrative, anche difensive.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 421 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo che accerti che il fatto è enunciato in forma non chiara e non precisa»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora il giudice accerti, ai sensi del comma 1, che il fatto è enunciato in forma non chiara e non precisa, ordina al pubblico ministero la correzione dell'imputazione concedendo, a richiesta dell'imputato e del suo difensore, un termine a difesa non superiore a cinque giorni»;

c) al quarto periodo del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche sulla base dei verbali delle investigazioni difensive, depositati, a pena di decadenza, all'atto della conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il giudice concede un termine a difesa non inferiore a cinque giorni».

Art. 3.

1. L'articolo 431 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 431. - (Fascicolo per il dibattimento). - 1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, le parti costituite indicano i fatti che intendono provare e i mezzi di prova di cui chiedono l'ammissione. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, di periti o di consulenti tecnici nonché delle persone indicate all'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, indicare le circostanze su cui deve vertere l'esame.

2. Il giudice, nel contraddittorio delle parti, provvede sulle richieste di ammissione delle prove e alla formazione del fascicolo per il dibattimento, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Dispone quindi che, a cura delle parti che hanno chiesto l'ammissione delle prove, siano citati per il giudizio i testimoni, i periti e i consulenti tecnici, nonché le persone indicate all'articolo 210.
3. Se necessario, anche d'ufficio, il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per le decisioni sulle richieste di prove e per la formazione del fascicolo.

4. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;

d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;

e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati all'articolo 236;

h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

5. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva».

Art. 4.

1. L'articolo 468 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 5.

1. L'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 493. - (Richieste di prova) - 1. Le parti private non costituite all'udienza preliminare indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.
2. Il giudice ammette altresì i mezzi di prova non richiesti immediatamente dopo il decreto che dispone il giudizio dalle parti costituite in udienza preliminare se queste dimostrano di non averle potute indicare tempestivamente.
3. In ogni caso, le parti possono presentare direttamente a dibattimento, per l'assunzione a prova contraria, testimoni, periti e consulenti non indicati immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio.
4. Il giudice revoca il provvedimento di ammissione se la parte che ne ha fatto richiesta non ha provveduto alla citazione dei testimoni, dei periti o dei consulenti tecnici nonché delle persone indicate all'articolo 210, salvo che non ricorrano giustificati motivi».