Misure per il sostegno dello sviluppo di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e carburanti ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica (2184)

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BOFFA, AGOSTINI, GIOACCHINO ALFANO, BOCCI, BRANDOLINI, BUCCHINO, CARDINALE, CATONE, CESARIO, CIRIELLO, CODURELLI, CORSINI, DI BIAGIO, FARINONE, FAVIA, FEDI, FERRARI, FIANO, FRONER, GAVA, GNECCHI, GRAZIANO, IANNUZZI, JANNONE, LAGANÀ FORTUGNO, LOVELLI, MARANTELLI, MARCHIONI, MARIANI, MARINELLO, MARTELLA, MAZZARELLA, META, MOTTA, NARDUCCI, NICOLAIS, MARIO PEPE (PD), PICCOLO, PIZZETTI, RAMPELLI RAZZI, ROSSO, SARDELLI, SARUBBI, SBROLLINI, SCILIPOTI, TIDEI, TRAPPOLINO, TULLO, ZAMPA

Misure per il sostegno dello sviluppo di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e carburanti ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica

Presentata il 10 febbraio 2009

Onorevoli Colleghi! - Il tema dell'energia e con esso quello dei cambiamenti climatici, negli ultimi decenni, si è posto prepotentemente al centro della scena internazionale, ponendo all'attenzione delle istituzioni la crescente necessità di strategie e di politiche energetiche capaci di preservare l'avvenire delle generazioni future e di costruire scenari più incoraggianti dal punto di vista economico e ambientale. Occorre affrontare con urgenza e in maniera effettiva le sfide poste dai cambiamenti climatici dovuti alle emissioni antropiche di gas a effetto serra, derivanti principalmente dall'uso di combustibili di origine fossile. Nella quarta relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico dell'Intergovernmental Panel on Climate (IPCC) si afferma che il ritmo sempre più rapido dei mutamenti è dovuto all'attività umana con gravi ripercussioni a livello globale.

Le conseguenze dei cambiamenti climatici e la crescente dipendenza dai combustibili fossili hanno reso urgente per l'Unione europea porre l'obiettivo di attuare una vasta e ambiziosa politica energetica che consenta di combinare l'azione a livello europeo e a livello degli Stati membri.

Il Consiglio europeo ha posto in evidenza l'impegno dell'Unione europea a trasformare l'Europa in un'economia con un'efficienza energetica elevata ed emissioni di gas a effetto serra ridotte e ha deciso che, fino alla conclusione di un accordo globale e completo per il periodo successivo all'anno 2012 e fatta salva la sua posizione nell'ambito dei negoziati internazionali, l'Unione europea si impegna in modo fermo e indipendente a realizzare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20 per cento entro l'anno 2020 rispetto all'anno 1990 e a raggiungere l'obiettivo del 20 per cento della quota di energie rinnovabili del consumo energetico della stessa Unione entro l'anno 2020, prevedendo, altresì, una quota pari al 10 per cento di energie rinnovabili nella benzina e nel diesel per autotrazione.

Nel quadro di questa politica energetica, il settore della mobilità su gomma si contraddistingue, quindi, per la sua potenziale capacità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e l'inquinamento, soprattutto nell'ambito delle aree urbane; inoltre, devono essere utilizzate fonti energetiche a basso impatto, locali e decentrate, in grado di stimolare le imprese di livello mondiale ad alta tecnologia.

Si riportano alcuni dati per capire la dimensione del problema: attualmente in tutto il mondo più del 50 per cento della popolazione vive in aree urbane (in Europa ben il 75 per cento). In questi ultimi trent'anni, secondo le statistiche pubblicate dalla Direzione energia e trasporti della Commissione europea, la mobilità delle persone su autovettura privata (espressa in passeggeri per chilometro) è aumentata, nel nostro Paese, del 214 per cento, contro una media comunitaria del 140 per cento. Allo stato attuale il nostro Paese risulta essere quello, tra i ventisette Paesi membri dell'Unione europea, in cui si «consuma» più mobilità di persone, con una media di oltre 16.200 chilometri pro capite all'anno (media comunitaria oltre 13.800 chilometri), di cui solamente il 3,5 per cento ciclo pedonali (media comunitaria 4,1 per cento). A fronte di tali dati si registra un forte incremento nell'uso dell'auto che, sempre nello stesso periodo, è aumentato di oltre il 235 per cento, contro una media comunitaria di circa il 150 per cento.

È in un tale contesto che la presente proposta di legge intende fornire un contributo finalizzato a produrre un profondo cambiamento nel settore della mobilità su gomma, promuovendo una mobilità «pulita» e sostenibile, con impiego di idrogeno e di combustibili gassosi di nuovissima generazione di origine biologica, a ridottissimo impatto ambientale, e, al contempo, creando condizioni favorevoli per lo sviluppo di veicoli e di sistemi di mobilità sostenibile ad alto valore tecnologico. La presente proposta di legge, oltre che rispondere alle ragioni generali esposte, vuole cogliere e rendere attivi il significativo dinamismo assunto dall'attuale offerta di nuove tecnologie e il «forte e sano» protagonismo territoriale degli enti locali, delle regioni, delle province e dei comuni, al nord (ad esempio il Piemonte, la Toscana e il comune di Torino) come al sud (ad esempio la Puglia, la Campania e, in particolare, la provincia di Benevento), che hanno promosso iniziative, progetti e prototipi di autoveicoli a idrogeno con celle a combustibili a emissioni zero di grande vitalità e interesse.

Questa proposta di legge vuole altresì fornire una spinta positiva e forte, rivolta non solo ai grandi gruppi industriali, con la messa in produzione di veicoli alimentati da idrogeno o da combustibili di nuova generazione di origine biologica a bassissime emissioni, ma anche a quei sistemi locali, sia istituzionali che del mondo produttivo e della ricerca, che hanno prodotto esempi innovativi e significativi, nell'ambito della mobilità sostenibile, non solo in termini di prototipi, ma anche in termini di produzione delocalizzata, quindi distribuita, di combustibili ultrapuliti prodotti con l'ausilio di energia derivante da fonti rinnovabili o con l'impiego di reflui e di sostanze di origine biologica, così come definito dalle nuove tecnologie internazionali, come nel caso dei carburanti ultrapuliti (ad esempio il «caso Magnegas»), di recente pubblicato da riviste specializzate del settore.

La presente proposta di legge si muove all'interno di un quadro normativo che finora ha tardato a produrre una regolamentazione effettivamente in grado di garantire l'omologazione di veicoli di nuova generazione.

La fase dell'omologazione appare oltremodo necessaria in quanto prodromica e naturale sbocco dei processi di studio, di prototipazione, di produzione, di distribuzione e di commercializzazione dei suddetti veicoli.

Pur nella consapevolezza delle difficoltà tecnico-operative connesse a tale fase del processo di effettiva fruizione di veicoli innovativi a bassissimo impatto ambientale, una politica che voglia realmente, e non solo per proclami, contribuire alla riduzione dell'inquinamento dell'aria dovuto al sistema dei trasporti, e nella specie a quelli in modalità stradale, deve incidere sul sistema delle regole.

Il livello normativo europeo ha di recente beneficiato di un significativo intervento normativo, modificativo dell'ordinamento vigente e innovativo della regolamentazione, che ha ad oggetto l'omologazione. Il riferimento è al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, «Recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo».

Il regolamento prevede termini diversi per l'entrata in vigore e, in particolare, per quanto riguarda la sua attuazione in materia di vetture ad idrogeno, richiederà ulteriori interventi. La presente proposta di legge si colloca in tale arco temporale e, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, prevede un'azione di sostegno delle filiere caratterizzanti la realizzazione di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e di carburanti ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica.

L'articolo 1 prevede che la finalità della legge è la promozione di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità nonché, mediante l'istituzione del Fondo di cui all'articolo 5, della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, attraverso il quale saranno sostenuti: lo studio, la sperimentazione, la prototipazione, l'omologazione e la promozione di veicoli passeggeri e commerciali leggeri alimentati da idrogeno, prodotto con l'ausilio di fonti di energia rinnovabile, e da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica.

L'articolo 2 prevede che la promozione di interventi di filiera per lo studio e la realizzazione di interventi finanziabili potrà avvenire attraverso il finanziamento di:

a) sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno prodotto con l'ausilio di energia solare o di altra fonte di energia rinnovabile;

b) sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica;

c) prototipi di veicoli alimentati da idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica;

d) procedure di omologazione per i veicoli di cui alla lettera c);

e) reti di monitoraggio intelligente finalizzate al controllo dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli di cui all'articolo 1;

f) posteggi esclusivi per i veicoli di cui all'articolo 1 muniti di stazioni di controllo e di ricarica.

L'articolo 3 prevede che siano destinatari degli interventi di sostegno le regioni, le province, i comuni, le università degli studi e gli enti pubblici e privati di ricerca e di produzione di idrogeno e di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica.

L'articolo 4 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le linee guida che definiscono i destinatari, le tipologie e le caratteristiche degli interventi finanziabili nonché le modalità di funzionamento del Fondo di cui all'articolo 5.

L'articolo 5 istituisce il Fondo nazionale per il sostegno in favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica. Il Fondo è strutturato in distinte sezioni corrispondenti alle diverse attività finanziabili previste dalla presente proposta di legge e completate dalle linee guida. La durata del Fondo è di cinque anni e la sua dotazione è pari a 20.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

L'articolo 6 prevede, senza oneri per la finanza pubblica, l'istituzione di un comitato di gestione del Fondo formato da quattro rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito di intervento).

1. La presente legge è finalizzata alla promozione di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità.
2. Il Fondo di cui all'articolo 5 in favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione promuove lo studio, la sperimentazione, la prototipazione, l'omologazione e la promozione di veicoli passeggeri e commerciali leggeri alimentati da idrogeno, prodotto con ausilio di fonti di energia rinnovabile, e da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica.

Art. 2.

(Tipologia di interventi finanziati).

1. Il Fondo di cui all'articolo 5 provvede al finanziamento di interventi di filiera per lo studio e per la realizzazione:

a) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno prodotto con ausilio di energia solare o altra fonte di energia rinnovabile;

b) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica;

c) di prototipi di veicoli alimentati da idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica;

d) delle procedure di omologazione per i veicoli di cui alla lettera c);

e) di reti di monitoraggio intelligente finalizzate al controllo dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli di cui all'articolo 1;

f) di posteggi esclusivi per i veicoli di cui all'articolo 1 muniti di stazioni di controllo e di ricarica.

Art. 3.

(Destinatari degli interventi).

1. Le regioni, le province, i comuni, le università degli studi e gli enti pubblici e privati di ricerca e di produzione di idrogeno e di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica sono destinatari degli interventi di sostegno in favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione previsti dalla presente legge.

Art. 4.

(Adozione delle linee guida).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto recante le linee guida che definiscono i destinatari, le tipologie e le caratteristiche degli interventi finanziabili e le modalità di funzionamento del Fondo di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 5.

(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno in favore di ricerca, sviluppo e innovazione di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per il sostegno in favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica, di seguito denominato «Fondo».
2. Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi ai soggetti di cui all'articolo 3 per la realizzazione delle attività previste dall'articolo 2.
3. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite attraverso distinte sezioni del Fondo corrispondenti alle attività previste dall'articolo 2.
4. La durata del Fondo è di cinque anni, a decorrere dalla data di costituzione del Fondo stesso, e la sua gestione è esercitata con le modalità definite dal comitato, previsto dall'articolo 6, in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4.
5. La dotazione del Fondo è pari a 20.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

Art. 6.

(Comitato di gestione del Fondo).

1. La gestione del Fondo è affidata a un comitato di gestione formato da quattro rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Ai membri del comitato di cui al comma 1 non spettano compensi per le attività svolte.
3. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, pari a 20.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.