Disciplina delle attività professionali di estetista e di operatore di pratiche estetiche e bionaturali (3759)
Proposta di legge
d'iniziativa dei deputati
MARCHIONI, FRONER
Disciplina delle attività professionali di estetista e di operatore di pratiche estetiche e bionaturali
Presentata l'11 ottobre 2010
Onorevoli Colleghi! — Negli ultimi anni è progressivamente aumentata l'attenzione al benessere e al corpo, sia in senso curativo, sia in senso estetico. Inoltre, soprattutto fra i giovani, a cominciare dagli atleti, si è diffusa la moda del tatuaggio e del piercing. Ciò ha determinato l'incremento, non sempre adeguatamente disciplinato, degli operatori del settore, le cui attività fanno parte di un ambito rimesso alla competenza normativa concorrente dello Stato e delle regioni.
Alcune regioni (Piemonte, Veneto, Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna) hanno già legiferato in materia. Vi è comunque, specialmente per quanto riguarda la fissazione dei limiti delle attività estetiche, la definizione delle garanzie igienico-sanitarie delle attività estetiche, l'individuazione dei corsi di formazione professionale degli operatori e dei titoli di abilitazione professionale, un'esigenza di uniformità su tutto il territorio nazionale.
La presente proposta di legge intende assolvere alle esigenze suindicate, dettando norme distinte in ordine alle attività professionali degli estetisti e degli operatori di pratiche estetiche e bionaturali.
In sintesi, la proposta definisce le attività, gli iter formativi delle singole professioni, le modalità di esercizio delle attività professionali, attribuisce il potere di vigilanza e di controllo, fissa i divieti, soprattutto per escludere dalle attività professionali in campo estetico le attività di carattere sanitario, determina le sanzioni e, infine, fissa le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli di coloro che già esercitano le singole professioni.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi e finalità).
1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i princìpi fondamentali di disciplina delle attività professionali di estetista e di operatore di pratiche estetiche e bionaturali, al fine di assicurare la tutela della concorrenza secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché di garantire la tutela dei consumatori.
Art. 2.
(Definizione delle attività).
1. Ai fini della presente legge sono definite le seguenti attività professionali di estetista e di operatore di pratiche estetiche e bionaturali:
a) l'attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, nonché di mantenerlo in perfette condizioni, concorrendo al recupero del benessere della persona;
b) l'attività professionale di operatore di pratiche estetiche e bionaturali comprende le pratiche e le tecniche di trattamento sulla superficie del corpo umano finalizzate al miglioramento e alla conservazione del benessere globale della persona. Tali pratiche non si prefiggono la cura di patologie, non sono riconducibili ad attività di cura e di riabilitazione fisiche e psichiche erogate dal Servizio sanitario nazionale, né alle attività connesse a prescrizioni nutrizionali. Esse sono caratterizzate da un approccio globale alla persona e alla sua condizione in generale ed hanno come scopo quello di favorire una migliore qualità della vita e di educare a stili di vita sani. Ferme restando tali caratteristiche di base comuni, ogni pratica utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale specifico da cui prende origine. In ogni caso le pratiche estetiche e bionaturali non comportano attività che interferiscono nel rapporto tra medici e pazienti e l'uso di farmaci di qualsiasi tipo.
2. Nell'esercizio dell'attività professionale di cui al comma 1 sono ammesse tecniche di decorazione corporea temporanea ovvero di pigmentazione permanente, denominata «tatuaggio», e pratiche di foratura di parti superficiali del corpo per l'introduzione di oggetti in metallo di piccola dimensione a scopo di abbellimento, denominate «piercing», nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti. L'esecuzione delle predette tecniche è preclusa agli operatori, anche se qualificati, che non hanno raggiunto la maggiore età.
3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte mediante tecniche manuali e di massaggio, mediante l'uso di apparecchi conformi alla normativa tecnica vigente, fabbricati o appositamente predisposti ad uso estetico e mediante l'applicazione di prodotti cosmetici.
Art. 3.
(Abilitazione professionale).
1. L'esercizio dell'attività professionale di estetista e dell'attività di operatore di pratiche estetiche e bionaturali è subordinato al conseguimento di un'apposita abilitazione professionale previo svolgimento di percorsi formativi, successivi al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, distinti a seconda della qualifica professionale richiesta e rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e stabiliti con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalle regioni e dalle province autonome, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale di ciascuna professione. In sede di accordo, ai fini del rilascio dei diplomi di abilitazione in maniera uniforme sul territorio nazionale, sono altresì definiti i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei percorsi formativi, la valutazione dei crediti formativi, nonché le modalità delle prove di esame e la composizione delle relative commissioni.
2. Nel quadro delle disposizioni vigenti volte a dare attuazione al sistema regionale di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà rispetto al sistema di istruzione tecnica e professionale nazionale, i percorsi formativi di cui al comma 1, in conformità alla programmazione regionale, possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, dagli istituti tecnico-professionali nell'indirizzo relativo ai servizi socio-sanitari, nel rispetto dell'autonomia scolastica.
3. I percorsi formativi di cui al comma 1 si suddividono in due percorsi propedeutici di istruzione e formazione professionale:
a) il primo percorso di base consiste nello svolgimento di un corso di formazione professionale di almeno 900 ore all'anno, della durata di tre anni, al termine del quale, previo superamento di un apposito esame, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale, valida, ai sensi delle norme vigenti, ai fini dell'avviamento al lavoro subordinato. Al termine del primo anno del corso, a seguito del superamento di un esame teorico-pratico, è previsto il conseguimento di una qualifica parziale di onicotecnico, che abilita a esercitare la sola attività di ricostruzione e di decorazione delle unghie;
b) il secondo percorso consiste nello svolgimento di un corso di specializzazione, secondo un modulo professionalizzante, in riferimento ai diversi indirizzi professionali, della durata di due anni, al quale si accede dopo l'avvenuto rilascio della qualifica di operatore professionale di cui alla lettera a), che si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e con l'ammissione a un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale di estetista, di operatore di pratiche estetiche e bionaturali con valore abilitante all'esercizio dell'attività professionale in forma imprenditoriale di cui all'articolo 4, comma 2.
4. L'abilitazione costituisce titolo per sostenere direttamente l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
5. I percorsi formativi di cui al presente articolo sono realizzati secondo criteri di alternanza tra periodi di formazione e di studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. Ai fini di tali percorsi sono considerati crediti formativi i periodi di inserimento consistenti nello svolgimento di attività qualificata, di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese o di strutture abilitate del rispettivo settore, effettuata in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro, di collaboratore familiare, di lavoratore dipendente o secondo le tipologie contrattuali di collaborazione previste, a condizione che il numero di ore lavorate sia equivalente al quello della contrattazione collettiva.
6. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabiliscono i percorsi formativi specifici e integrativi obbligatori, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, per i soggetti in possesso di diplomi universitari e di laurea per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive o in possesso di diplomi equiparati, nonché per i soggetti in possesso di diplomi rilasciati da istituti tecnico-professionali del sistema dell'istruzione secondaria superiore o di diplomi di istruzione e formazione tecnica superiore o di alta formazione professionale.
Art. 4.
(Esercizio delle attività professionali di estetista e di operatore di pratiche estetiche e bionaturali).
1. Le attività professionali di cui all'articolo 2 della presente legge sono soggette, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, alla sola dichiarazione di inizio attività, fatti salvi i requisiti di qualificazione professionale prescritti e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari. Le dichiarazioni di inizio attività devono essere presentate allo sportello unico per le imprese.
2. Le attività professionali di cui all'articolo 2 della presente legge sono esercitate in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti, previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
3. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.
4. Le attività professionali di cui all'articolo 2 della presente legge possono essere svolte unitamente a quella di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede. Nella medesima sede è ammesso lo svolgimento di attività professionale di più titolari, in forma di imprese distinte, anche a giorni od orari alternati.
5. Le imprese abilitate all'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2, in via accessoria o strumentale all'attività dell'impresa, possono avvalersi, attraverso un apposito contratto scritto di incarico professionale, della collaborazione di soggetti abilitati all'esercizio di professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali per lo svolgimento di trattamenti e di prestazioni inerenti alla specifica attività. A tal fine i locali devono possedere i requisiti specifici relativi all'esercizio di tali attività, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza. L'esercizio delle attività ai sensi del presente comma deve essere comunicato allo sportello unico per le attività produttive.
6. Le attività professionali di cui all'articolo 2 possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente ovvero presso un'apposita sede designata dal cliente, a condizione che siano esercitate dal titolare dell'impresa o da un suo dipendente in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 e svolte in locali che rispondono ai requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia e dalla relativa regolamentazione comunale.
7. Alle imprese artigiane esercenti le attività professionali di cui all'articolo 2, che vendono o che comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, o altri beni accessori, inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative all'esercizio delle attività commerciali. 8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono emanate apposite linee guida concernenti l'uso dei materiali, le loro caratteristiche e le metodiche da impiegare nell'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2, per garantire la salute dei consumatori.
Art. 5.
(Controllo).
1. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.
Art. 6.
(Sanzioni).
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per l'omessa iscrizione nell'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese, chiunque svolge le attività professionali di cui all'articolo 2 in assenza dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Chiunque esercita le attività professionali di cui all'articolo 2 senza il possesso dei requisiti igienico-sanitari prescritti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro, il cui importo è destinato al comune sede dell'attività.
3. Chiunque, nell'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2, utilizza apparecchi ad uso medico o terapeutico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro e con la confisca dell'attrezzatura. L'importo della sanzione è destinato al comune sede dell'attività.
4. Chiunque esercita le attività professionali di cui all'articolo 2 in forma ambulante o di posteggio, in violazione dell'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, il cui importo è destinato al comune sede dell'attività.
5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni, con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Art. 7.
(Norme finali e transitorie).
1. In sede di prima attuazione della presente legge, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale di ciascuna professione, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi dei soggetti esercenti le attività professionali di estetista e di operatore di pratiche estetiche e bionaturali, svolte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge o durante la fase di prima applicazione fino alla data indicata dalle norme regionali, nonché i criteri di valutazione dei periodi di inserimento maturati nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica e continuativa nell'ambito di imprese o di strutture del settore.
2. I soggetti in possesso della qualifica professionale di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono abilitati a esercitare l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge.
3. I soggetti già in possesso della qualifica professionale di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono abilitati a esercitare l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge, previa frequenza e superamento di un corso integrativo della durata di un anno.
4. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali in materia di professioni disciplinate dalla presente legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogata.