Disposizioni per favorire l'accesso alle vacanze (4558)

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARCHIONI, VIGNALI, ANNA TERESA FORMISANO, CIMADORO, RAISI, LULLI, FRONER, GOLFO, BARBA, BARETTA, MARCO CARRA, CENNI, CUPERLO, DE MICHELI, FADDA, FOGLIARDI, GIACOMELLI, GRASSI, MARANTELLI, MARCHIGNOLI, MATTESINI, MOTTA, PELUFFO, PIFFARI, SANGA, SBROLLINI, TIDEI, TULLO, TORRISI, TOUADI, VELO, VERINI

Disposizioni per favorire l'accesso alle vacanze

Presentata il 28 luglio 2011

Onorevoli Colleghi! — Il buono vacanza è un mezzo per accedere ai servizi turistici e del tempo libero pensato per favorire l'accesso al turismo per tutti, con costi contenuti e distribuiti nel tempo e con garanzie qualitative standard apprezzabili.

Il sistema nasce dall'esigenza di una politica di sostegno alla domanda di turismo, che coinvolga fasce di popolazione in genere escluse (anziani, disabili, giovani e famiglie meno abbienti), che rappresentano una percentuale elevata della popolazione.

Lo sviluppo del turismo sociale favorisce anche lo sviluppo del turismo nazionale in termini di riequilibrio tra nord e sud del Paese e tra alte e basse stagioni, perché allarga la platea dei turisti, incentivando la destagionalizzazione.

Il buono vacanza in Italia (chèque-vacances in Francia) è un titolo di pagamento nominativo proposto ai salariati, che possono così accantonare un budget per le vacanze mediante anche il contributo del datore di lavoro.

Nei vari Paesi dove è stato avviato il sistema dei buoni vacanze e degli altri incentivi economici al turismo sociale si è sviluppato in modo diverso, ma il principio di fondo rimane lo stesso: se è vero che il turismo è un diritto che non può essere esercitato dai meno abbienti per mancanza di risorse e di offerte specifiche, tramite buoni vacanze parzialmente o totalmente esenti da imposte e da contributi sociali, o erogati ai meno abbienti, si favorisce l'accesso al turismo anche di chi non eserciterebbe questo diritto.

Le esperienze più significative in Europa sono quella francese, quella svizzera e quella ungherese. L'esperienza francese nasce nel 1982 e oggi lo chèque-vacances interessa oltre 6 milioni di cittadini per un importo di oltre 1 miliardo e 600 milioni di euro di buoni distribuiti.

In Francia, ma anche in Svizzera e in Ungheria, il sistema dei buoni vacanze è relativamente semplice: i lavoratori acquistano i buoni con i loro risparmi a cui si aggiungono contributi aziendali contrattualizzati, e il risparmio del lavoratore. I contributi aziendali sono detassati in misura differenziata in rapporto al reddito del lavoratore dipendente e, sulla quota a carico delle imprese, non gravano gli oneri previdenziali pur essendo il contributo aziendale considerato salario a tutti gli effetti.

Si calcola che per ogni euro speso in buoni vacanze corrispondano da 2 a 2,50 euro di spesa turistica effettiva.

Il Governo francese calcola che il mancato gettito per le detassazioni e per le decontribuzioni sia abbondantemente compensato dei maggiori gettiti fiscali e contributivi derivanti dall'incremento del fatturato turistico nazionale e dalle mancate evasioni fiscali.

In Italia si è costituita, tra la Federazione di turismo sociale, cui aderiscono le maggiori associazioni nazionali del settore, e Confturismo (Confcommercio), Federturismo (Confindustria) e Assoturismo (Confesercenti), l'associazione no profit «Buoni vacanze Italia» (BVI), un'associazione finalizzata a migliorare l'accesso al turismo per tutti i cittadini italiani, anche a coloro che oggi ne sono esclusi, e che pertanto risponde a un interesse di carattere generale consistente nel promuovere il diritto di tutti alla pratica turistica.

I presupposti legislativi che ne hanno permesso la nascita erano contenuti nell'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n.135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo», che istituiva il Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico, prevedendo espressamente di collegarlo a un sistema di buoni vacanze gestito a livello nazionale dalle associazioni no profit, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie.

Il codice della normativa statale di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ha abrogato la legge n. 135 del 2001 e ha istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo buoni vacanze, prevedendo che, con appositi decreti, siano definite le modalità per l'erogazione di buoni vacanze e per soddisfare le esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici anche ai fini della valorizzazione delle aree che non hanno ancora conosciuto un'adeguata fruizione turistica e per destinare i buoni medesimi a interventi di solidarietà a favore delle fasce sociali più deboli.

L'articolo 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), aveva delegato al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di attivare le risorse di cui all'articolo 10 della legge n. 135 del 2001 attraverso l'erogazione di buoni vacanze a favore delle fasce sociali più deboli.

Attualmente, in virtù della citata legge n. 244 del 2007 e dei successivi decreti attuativi, BVI gestisce i buoni vacanze assistiti dal contributo pubblico statale (il contributo ammonta a 5 milioni di euro), senza oneri per lo Stato e per i cittadini fruitori del servizio.
Il buono vacanze si configura come un «documento di legittimazione», ovvero un documento che serve a identificare l'avente diritto alla prestazione di un servizio, presso una rete di aziende che aderiscono al sistema grazie a un'apposita convenzione e che si impegnano a erogare servizi di standard qualitativi e a condizioni di prezzo definiti.

I buoni vacanze sono dei titoli di pagamento immediatamente spendibili realizzati in tagli differenti, emessi da BVI tramite strutture specializzate. BVI ne garantisce l'autenticità e la spendibilità agli utenti e agli esercenti attraverso un circuito bancario dedicato.

I buoni vacanze danno la possibilità di acquistare un pacchetto turistico completo o servizi vari (ospitalità, ristorazione, trasporto, mostre, guide eccetera), purché scelti all'interno del catalogo realizzato da BVI. I buoni si possono spendere solo presso gli esercizi convenzionati.

Come in tutti gli altri Paesi europei, però, la massiccia diffusione dei buoni vacanze può avvenire soltanto grazie a una parziale o totale esenzione degli stessi buoni dagli oneri contributivi e fiscali. In questo modo, da un lato si ottiene un implicito aumento del salario dei dipendenti meno pagati e dall'altro si indirizza questo maggiore reddito verso il turismo, il tempo libero e la cultura, il tutto con minori oneri per le imprese e per la collettività.

I pensionati possono essere associati al progetto della BVI, prevedendo anche per loro la parziale deduzione della spesa turistica dalle imposte, sempre in rapporto al reddito.

Gli obiettivi del progetto della BVI sono i seguenti:

1) facilitare l'accesso al turismo per tutti (famiglie, giovani, anziani, disabili e quel 45 per cento di italiani che non va in vacanza);

2) collegare il sistema italiano con le esperienze maturate in altri Paesi per rafforzare la quota di interscambio tra Italia ed estero e per dare vita al sistema dei buoni vacanze europeo;

3) favorire lo sviluppo più armonico del turismo nazionale, in termini di riequilibrio dei flussi tra nord e sud del Paese e tra alte e basse stagioni e contemporaneamente sostenere la domanda turistica per garantire il diritto alla vacanza a tutti i cittadini;

4) per gli enti pubblici la possibilità di spendere celermente i fondi destinati alle vacanze e alla cure climatiche per particolari categorie disagiate, senza le lungaggini delle gare di appalto dei servizi, lasciando la scelta finale dell'esercizio al beneficiario, sempre nell'ambito di un elevato standard di qualità;

5) sollecitare le istituzioni, centrali e locali, per attivare una politica favorevole al consumo turistico anche dal punto di vista fiscale;

6) per il mondo del lavoro, il miglioramento delle relazioni aziendali nonché la decontribuzione e la defiscalizzazione degli incentivi.

A tale fine la presente proposta di legge prevede all'articolo 1, che i buoni vacanze siano gestiti a livello nazionale tramite una convenzione tra il citato Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e un soggetto gestore partecipato dallo Stato e dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese turistiche e del turismo sociale, che emette i buoni vacanze a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a tempo parziale, o a tempo determinato, degli apprendisti e dei collaboratori, dei pensionati, delle famiglie e dei singoli cittadini.

I buoni vacanze possono essere usufruiti fuori dal comune di residenza e utilizzati per l'acquisizione di almeno uno dei seguenti servizi:

1) mezzi d trasporto;

2) alloggio e ristorazione;

3) servizi turistici, culturali e di svago;

4) servizi accessori alla vacanza.

La fruizione dei buoni vacanze è consentita per tutto l'anno solare e si interviene per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici in alcuni particolari periodi con buoni vacanze erogati sulla base di specifiche convenzioni tra il gestore e i prestatori di servizi che erogano i propri servizi basati su sconti, promozioni tariffarie e pagamenti modulati secondo i periodi dell'anno.

I buoni vacanze possono essere richiesti sul territorio nazionale una sola volta per nucleo familiare per anno solare.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano buoni vacanze per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, mentre l'articolo 4 definisce i beneficiari, ovvero i nuclei familiari i cui componenti siano cittadini italiani o dell'Unione europea residenti in Italia ovvero extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e di residenza, che si trovano nella condizione socio-economica prevista agli articoli 2 e 3.

L'articolo 5 stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano stabiliti le modalità di costituzione del soggetto gestore; i contenuti della convenzione tra il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e il soggetto gestore; le modalità di gestione e di controllo del sistema dei buoni vacanze e del gestore convenzionato; la disciplina dell'incompatibilità degli incarichi dei membri del gestore; i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla presente proposta di legge; le modalità della richiesta e dell'acquisto dei buoni vacanze da parte dei soggetti beneficiari; i contenuti delle convenzioni riguardanti in particolare la trasparenza degli impegni che i prestatori di servizi assumono verso i soggetti fruitori dei buoni vacanze; eventuali accordi di reciprocità con altri Stati per l'utilizzo dei buoni vacanze fuori dai confini nazionali.

L'articolo 6 reca le norme di copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di sviluppare il mercato interno del turismo e di facilitare l'accesso alle vacanze dei cittadini italiani, con particolare riguardo ai soggetti meno abbienti, i buoni vacanze previsti dall'articolo 27 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono gestiti a livello nazionale tramite una convenzione tra il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e un soggetto gestore partecipato dallo Stato e dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese turistiche e del turismo sociale, che emette i buoni vacanze a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a tempo parziale, o a tempo determinato, degli apprendisti e dei collaboratori, dei pensionati, delle famiglie e dei singoli cittadini.

2. Il gestore di cui al comma 1 è responsabile del funzionamento del sistema dei buoni vacanze e degli oneri che gravano sui prestatori di servizi convenzionati ai sensi del comma 5.

3. Nella convenzione di cui al comma 1 sono specificati gli eventuali mandati o interessi che i membri designati a partecipare alle attività del gestore di cui al medesimo comma detengono nelle associazioni, negli organismi o nelle società che entrano o che possono entrare in relazione con l'associazione medesima.

4. Il Ministro per il turismo relaziona annualmente al Consiglio dei ministri e alle Camere sulle attività svolte nell'anno precedente dal gestore di cui al comma 1, sull'evoluzione del sistema dei buoni vacanze, sulle eventuali modifiche da apportare alla disciplina nazionale dei buoni vacanze, sui risultati e sull'esperienza acquisita nella gestione del sistema, sugli obiettivi che si intendono perseguire nel triennio successivo.

5. La fruizione dei buoni vacanze è consentita per tutto l'anno solare. Al fine di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, dal 7 gennaio e fino alla prima domenica del mese di luglio, qualora il mese di giugno si concluda con un giorno infrasettimanale, e dal 23 di agosto fino al 20 dicembre i buoni vacanze possono essere erogati sulla base di specifiche convenzioni tra il gestore di cui al comma 1 e i prestatori di servizi che erogano i servizi di cui al comma 7, basati su sconti, promozioni tariffarie e pagamenti modulati secondo i periodi dell'anno.

6. I buoni vacanze, utilizzabili sulla base delle convenzioni di cui al comma 5, possono essere richiesti sul territorio nazionale una sola volta per nucleo familiare per anno solare.

7. I buoni vacanze possono essere utilizzati per l'acquisizione di almeno uno dei seguenti servizi, usufruiti fuori dal comune di residenza:

a) mezzi di trasporto;

b) alloggio e ristorazione;

c) servizi turistici, culturali e di svago;

d) servizi accessori alla vacanza.

Art. 2.

(Buoni vacanze per i lavoratori dipendenti).

1. Ferma restando la facoltà dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, di determinare liberamente la quantità di retribuzione a proprio carico da destinare alle vacanze, nei contratti di lavoro sono fissate le modalità di versamento della contribuzione totale o parziale a carico del datore di lavoro finalizzata all'erogazione dei buoni vacanze.

2. Le spese per l'acquisto di buoni vacanze effettuate dai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, con una situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari o inferiore a 25.000 euro, sono deducibili dal reddito ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a:

a) 700 euro in caso di nucleo familiare composto da una sola persona;

b) 1.100 euro in caso di nucleo familiare composto da due persone;

c) 1.500 euro in caso di nucleo familiare composto da due persone;

d) 2.000 euro in caso di nucleo familiare composto da quattro o più persone.

3. Gli importi di cui al comma 2 possono essere modificati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il contributo versato dal datore di lavoro ai sensi del comma 1 non può in ogni caso essere considerato quale componente salariale ed è comunque interamente deducibile dalla base imponibile dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo e professionale.

5. I lavoratori dipendenti dei settori pubblici e privati che intendono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge formulano una richiesta al proprio datore di lavoro, accompagnata da idonea documentazione comprovante la composizione del nucleo e del reddito lordo familiare con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).

Art. 3.

(Buoni vacanze per i pensionati).

1. Le spese per l'acquisto di buoni vacanze effettuate da pensionati con una situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione dell'ISEE, pari o inferiore a 25.000 euro, sono deducibili dal reddito ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a:

a) 1.200 euro in caso di nucleo familiare composto da una sola persona;

b) 1.600 euro in caso di nucleo familiare composto da due persone;

c) 2.000 euro in caso di nucleo familiare composto da tre persone;

d) 2.350 euro in caso di nucleo familiare composto da quattro o più persone.

2. Gli importi di cui al comma 1 possono essere modificati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

(Beneficiari).

1. Ai fini di cui alla presente legge, per beneficiari si intendono i nuclei familiari i cui componenti siano cittadini italiani o dell'Unione europea residenti in Italia ovvero extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e di residenza, che si trovano nella condizione socio-economica prevista all'articolo 2, comma 2, o dall'articolo 3, comma 1.

2. Il richiedente dichiara, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), della presente legge, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il proprio nucleo familiare e si trova nella condizione socio-economica di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

(Disposizioni per l'accesso ai buoni vacanze).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità di costituzione del soggetto gestore di cui all'articolo 1, comma 1;

b) i contenuti della convenzione di cui all'articolo 1, comma 1;

c) le modalità di gestione e di controllo del sistema dei buoni vacanze e del gestore convenzionato ai sensi dell'articolo 1, comma 1;

d) la disciplina dell'incompatibilità degli incarichi dei membri del gestore di cui all'articolo 1, comma 1;

e) i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive di cui alla presente legge;

f) le modalità della richiesta di cui all'articolo 2, comma 5, e della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 2;

g) le modalità di acquisto dei buoni vacanze da parte dei soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 4;

h) i contenuti delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 5, riguardanti in particolare la trasparenza degli impegni che i prestatori di servizi assumono verso i soggetti fruitori dei buoni vacanze;

i) eventuali accordi di reciprocità con altri Stati per l'utilizzo dei buoni vacanze fuori dai confini nazionali.

Art. 6.

(Norme di copertura finanziaria).

1. Con lo scopo di permettere l'accesso alla vacanze anche ai beneficiari di cui all'articolo 4, privi di reddito o a soggetti appartenenti a categorie particolarmente svantaggiate, il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge provvede a regolamentare il Fondo buoni vacanze previsto dall'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79.

2. Eventuali avanzi di gestione del gestore di cui all'articolo 1, comma 1, sono riversati nel Fondo buoni vacanze al fine di coprire progressivamente gli oneri dello Stato derivanti dalla creazione del sistema dei buoni vacanze.

3. Il Fondo buoni vacanze è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2012 e di 5 milioni di euro per l'anno 2013, finalizzati allo sviluppo del sistema dei buoni vacanze, a valere su parte della quota destinata allo Stato di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, determinata con le procedure vigenti.